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Monitoraggio fiscale: il quadro RW di UNICO 2010

di Roberto Grementieri

Pubblicato 28 Aprile 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

Tempo di UNICO 2010, che quest’anno prevede anche la compilazione dei campi con le informazioni utili al monitoraggio fiscale.

Il d.l. 28 giugno 1990, n. 167, infatti, oltre a stabilire i vincoli al trasferimento di denaro, titoli e valori mobiliari e alla disciplina delle evidenze bancarie, prevede la compilazione del quadro RW del modello UNICO.

Così facendo, il contribuente segnala agli organi competenti tutte le sue attività  finanziarie detenute all’estero e da cui possono scaturire redditi tassabili in Italia, comprese le eventuali movimentazioni effettuate nel corso dell’anno.

Da quanto appena detto, risulta l’importanza di una corretta compilazione per evitare l’applicazione delle pesanti sanzioni previste in caso di violazioni connesse a tale obbligo.

Sono obbligati a compilare il quadro le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società  semplici ed equiparate residenti in Italia.
I soggetti interessati devono compilare e presentare il modulo in questione anche nel caso in cui siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione UNICO.

L’obbligo di dichiarazione sussiste anche: per gli investimenti e le attività  di natura finanziaria detenuti negli Stati membri dell’Unione europea nonché per i trasferimenti relativi a tali investimenti e attività ; qualora gli investimenti all’estero, le attività  estere di natura finanziaria e i trasferimenti siano stati posti in essere attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine; nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità  di esercenti attività  commerciali in regime di contabilità  ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Il quadro RW di UNICO 2010 si compone di tre distinte sezioni in cui vanno indicati: i trasferimenti, di ammontare superiore a 10.000 euro, da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività  estere di natura finanziaria; gli investimenti all’estero ovvero le attività  estere di natura finanziaria al 31 dicembre 2009, sempre che siano di importo superiore a 10.000,00 euro; i trasferimenti da, verso e sull’estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività , se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell’anno, tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000,00.

Va anche detto che da quest’anno occorre indicare nel quadro RW non soltanto le attività  estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all’estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia.

Se il contribuente ha effettuato il rimpatrio di attività  patrimoniali, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio sussiste a condizione che le predette attività  siano amministrate da un intermediario finanziario italiano che ne segue i relativi flussI.

Nel caso di omessa presentazione del quadro RW è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati.
In aggiunta è prevista la confisca di beni di corrispondente valore.