Con riferimento alle attività di ricostituzione delle pensioni, l’INPS ha comunicato, con il Messaggio n. 8060/2014, di aver effettuato le elaborazioni a livello centrale nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2014, con effetto a partire dalla rata di pensione di novembre 2014.
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Ricostituzione automatica delle pensioni
Più in particolare la ricostituzione automatica delle pensioni delle Gestioni private effettuate a livello centrale ha riguardato:
- le prestazioni assistenziali per le quali non è stata presentata la dichiarazione relativa ai redditi dell’anno 2009;
- le pensioni con conguagli fiscali;
- le pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria;
- le pensioni individuate come “ricostituzioni d’ufficio” per particolari situazioni che ne comportano il ricalcolo;
- le pensioni per le quali rileva la titolarità di rendita INAIL.
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Pensioni sospese
L’INPS comunica che le prestazioni assistenziali per le quali alla data della elaborazione il reddito 2009 non risultava rientrato sono state ricostituite a livello centrale.
Pensioni con conguagli fiscali
Ricostituite sulla base delle segnalazioni pervenute entro il 29 settembre 2014 anche le pensioni con conguagli fiscali, ovvero con variazioni fiscali avvenute a seguito:
- della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti);
- del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate al Casellario (disabbinamenti);
- della variazione dell’imponibile Irpef di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati;
- dell’acquisizione e/o delle variazioni delle detrazioni di imposta;
- della revoca della detrazione per il coniuge fiscalmente a carico, effettuata dalla procedura di “Segnalazione decesso”;
- della variazione di imponibile determinata dalle segnalazioni effettuate dalle Sedi con la procedura “Gestione pagamenti ridotti e disgiunti”.
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Ricalcolo delle pensioni
Il ricalcolo delle pensioni individuate come “ricostituzioni d’ufficio”, potrà avere come effetto:
- un importo a credito posto in pagamento con la rata di novembre 2014;
- un importo a debito.
I conguagli a debito di importo inferiore a 12 euro non vengono recuperati, mentre quelli superiori a tale cifra saranno memorizzati come:
- “in corso di recupero” in caso di piano di recupero impostato dal centro;
- “inviata notifica” se la notifica del debito è stata spedita centralmente;
- “da definire” se non è stato possibile inviare la notifica del debito a livello centrale (pensionato residente all’estero, impossibilità di spedizione per anomalie nell’anagrafica, ecc).