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TFS: istruzioni INPS per la riliquidazione dei TFR

di Noemi Ricci

13 Novembre 2012 09:37

Istruzioni INPS sul Decreto Legge che riporta il TFS al posto del TFR per i dipendenti pubblici abrogando prelievo contributivo e contributo di solidarietà: come ricalcolare e riliquidare le indennità di fine rapporto e servizio.

Dopo il decreto legge che ha ripristinato il trattamento di fine servizio (TFS) al posto del trattamento di fine rapporto (TFR) per le liquidazioni dei dipendenti pubblici arrivano le prime istruzioni INPS per il calcolo dell’indennità.

Una decisione, lo ricordiamo, frutto della sentenza della Corte Costituzionale che ha decretato l’incostituzionalità del prelievo contributivo del 2,5% sul TFR di questi lavoratori, così come del contributo di solidarietà sulle retribuzioni per la parte che eccedente i 90 (5%) e i 150mila euro lordi annui (10%).

=> Leggi il Decreto Rimborsi TFR

Con il Messaggio n. 18296, l’INPS specifica in dettaglio gli adempimenti e le prime istruzioni operative per adeguarsi al nuovo D.L. n. 185/2012 che – recependo la Sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale – abroga l’art. 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ritenuto illegittimo.

=>Vai alla sentenza sul TFR INPDAP: trattenuta da restituire

TFR/TFS riliquidare

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012), dovranno  dovranno essere riliquidati i TFS erogati con la normativa ora abrogata: eventuali somme in eccedenza non verranno richieste indietro al dipendente.

=> Confronta con le nuove regole del Trattamento di Fine Rapporto

Annullati anche tutti i processi pendenti e le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall’art. 37 e 38 del DPR 23 dicembre 1973, n. 1032.

TFS da ricalcolare

Viene ripristinata la normativa previgente in tema di calcolo dei TFS. Quelli di competenza dell’INPS faranno riferimento alle disposizioni di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, se indennità di buonuscita, e alla legge 8 marzo 1968, n. 152, se indennità premio di servizio.

Fino all’adeguamento delle procedure i TFS erogati terranno provvisoriamente conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.

Il decreto legge n. 185/2012 non cambia invece nulla per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi contributivi che le amministrazioni hanno continuato a versare.