
I pensionati che percepiscono prestazioni previdenziali e assistenziali integrative collegate al reddito hanno l’obbligo di presentare, ogni anno, il modello RED per le dichiarazioni reddituali pensionati. Grazie a tale modello l’INPS ottiene le informazioni fondamentali per accertare il diritto e calcolare l’esatto importo della pensione spettante.
In particolare sono obbligati a presentare il modello RED coloro che dispongono di prestazioni collegate al reddito (pensioni estere, complementari, redditi agrari e redditi da lavoro autonomo), e che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi (tramite modello 730 o ex UNICO).
Modello RED: pensionati esonerati
Ci sono alcuni casi in cui i contribuenti non sono tenuti a presentare tale comunicazione. Nello specifico, non devono presentare la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia per i quali l’INPS può ottenere le informazioni dall’Agenzia delle Entrate o altre Pubbliche Amministrazioni. Si tratta, ad esempio, dei casi in cui il pensionato:
- ha già dichiarato nel 730 o ex UNICO tutti i redditi (propri e/o dei familiari) rilevanti;
- dispone solo redditi da pensione (propri e/o dei familiari);
- non si presentano variazioni reddituali.
Doppio adempimento
In ultima analisi ci sono alcuni casi in cui è necessario presentare entrambe le dichiarazioni, ovvero sia il RED, che il 730 o il Modello Redditi. In particolare si tratta dei casi in cui sono presenti:
- redditi da lavoro parasubordinato che ai fini previdenziali sono assimilati al lavoro autonomo;
- redditi che derivano da indennità di funzione o gettoni di presenza;
- pensioni estere orendite estere;
- redditi da lavoro autonomo, anche eventualmente occasionali.