Invio 730 modificato: come evitare i controlli

Risposta di Barbara Weisz

15 Giugno 2017 15:56

Francesca C. chiede:

In data 6 maggio ho inviato  la dichiarazione precompilata. Il 29 maggio ha provveduto al suo annullamento online,  acquisendone ricevuta e protocollo. Dovendo procedere al reinvio, deve comunque inviare quella modificata, anche se non cambia il risultato della liquidazione rispetto a quella originaria? Sempre entro il 24 luglio 2017?

Certo, lei deve inviare la dichiarazione con le modifiche che ha apportato, entro il prossimo 24 luglio 2017. Il fatto che non cambi il risultato della liquidazione è ininfluente. Colgo l’occasione per fornire due precisazioni, una sulla possibilità di annullare e inviare la dichiarazione, la seconda sulle modifiche che non comportano un cambiamento nella liquidazione dell’imposta.

La dichiarazione precompilata, se è già stata inviata, può essere annullata una sola volta. L’operazione di annullamento deve essere fatta entro il 20 giugno, e poi c’è tempo fino al 24 luglio (termine per la presentazione del 730/2017) per effettuare un nuovo invio.

=>Annullamento e invio 730 precompilato

Per quanto riguarda il risultato della liquidazione, si tratta di un elemento rilevante non rispetto a una precedente dichiarazione inviata e poi annullata, ma rispetto al modello precompilato. In altri termini, se le correzioni che lei ha effettuato sul 730 precompilato non cambiano il risultato dell’imposta, il modello risultato inviato e accettato senza modifiche, con i vantaggi in termini di successivi controlli. La dichiarazione risulta accettata senza modifiche in presenza delle seguenti correzioni:

  • modifica dati anagrafici: se però la variazione comporta il cambiamento del Comune di domicilio fiscale, la dichiarazione risulta invece modificata, perché si tratta di una variazione che potrebbe incidere sugli importi delle addizionali comunale e regionale dell’Irpef;
  • modifica dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
  • compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;
  • versamento mancato o in misura inferiore degli acconti dovuti: bisogna compilare l’apposito rigo del quadro F;
  • rate mensili per versare le somme dovute a titolo di saldo e acconto: si compila il rigo del quadro F;
  • congiungimento della dichiarazione con quella del coniuge.

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Risposta di Barbara Weisz