Detrazioni casa anche tramite finanziaria

di Noemi Ricci

Pubblicato 24 Gennaio 2017
Aggiornato 25 Gennaio 2017 12:02

Le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica spettano anche in caso di ricorso a imprese finanziarie non bancarie: le istruzioni del Fisco.

Le detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie dalla normativa vigente spettano anche in caso di ricorso agli istituti di pagamento (imprese finanziarie non bancarie), purché vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia di applicazione della ritenuta e di trasmissione telematica dei dati relativi ai bonifici.

A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 9/E/2017 in risposta ad un quesito posto sul tema da un’associazione rappresentativa a livello nazionale degli istituti di pagamento.

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Bonifico: la causale

Ricordando sinteticamente la normativa vigente in materia di detrazioni fiscali relative alle spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, l’Agenzia delle Entrate rammenta che, per fruire dei benefici fiscali, il pagamento deve essere eseguito mediante bonifico bancario o postale, dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (ovvero il codice fiscale) del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il pagamento con modalità diverse impedisce il riconoscimento della detrazione.

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Istituti di pagamento: adempimenti

L’Agenzia ricorca poi che la figura degli istituti di pagamento è stata introdotta, in attuazione della Direttiva 2007/64/CE in materia di servizi di pagamento nel mercato unico, dal decreto legislativo n. 11/2010 definendole imprese, iscritte in un apposito albo, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate (dalla Banca d’Italia) a prestare servizi di pagamento, nei quali rientra anche l’esecuzione di bonifici.

Anche gli istituto di pagamento che ricevono un ordine di accredito di bonifico, riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali, sono chiamati ad assolvere agli stessi adempimenti a cui sono tenute banche e Poste italiane legati al versamento delle ritenute (nella misura dell’8%) e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai bonifici.

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Per la fruizione del beneficio è inoltre necessaria la previa adesione dell’istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e all’utilizzo della procedura TRIF, essendo la stessa funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo posto dall’articolo 3 del D.M. n. 41 del 1998).

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