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Doppio bonus sanificazione: lavori e attività ammesse

di Barbara Weisz

21 Maggio 2020 13:29

Credito d'imposta al 60% fino a 80mila euro solo per luoghi di lavoro aperti al pubblico dei settori turismo, cultura, accoglienza, intrattenimento: l'elenco completo.

Alberghi, ristoranti, bar, teatri: sono solo alcuni esempi di luoghi di lavoro che hanno diritto al credito d’imposta al 60% per la sanificazione dei luoghi di lavoro aperti al pubblico, fino a un tetto di 80mila euro (sostenuta nel 2020), da usarsi esclusivamente in compensazione nel 2021 e relativo ad interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

Si tratta del primo dei due crediti d’imposta che il dl Rilancio prevede per compensare i costi di sanificazione contro il rischio di contagio da Coronavirus: entrambi al 60% ma con tetti di spesa e lavori ammissibili differenti, rivolti a diverse platee di datori di lavoro.

Bonus luoghi lavoro aperti al pubblico

Quello previsto dall’articolo 120 del dl Rilancio si rivolge esclusivamente ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi di lavoro aperti al pubblico tra quelli elencati nell’allegato 1 all’articolo. Per esemplificare: si tratta di attività legate al turismo, accoglienza, ristorazione, cultura. Sono ad esempio esclusi i negozi.

Attività ammesse

  • alberghi,
  • villaggi turistici,
  • ostelli della gioventù,
  • rifugi di montagna,
  • colonie marine e montane,
  • affittacamere per brevi soggiorni,
  • case e appartamenti vacanze,
  • bed & breakfast,
  • residence,
  • attività di alloggio connesse alle aziende agricole,
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte,
  • gestione di vagoni letto,
  • alloggi per studenti con servizi accessori di tipo alberghiero,
  • ristoranti e attività di ristorazione annesse alle aziende agricole, take away, ristorazione ambulante (come lo street food), servizio ristorante su treni e navi,
  • gelaterie e pasticcerie anche ambulanti,
  • cathering,
  • mense,
  • bar,
  • cinema,
  • agenzie di viaggio,
  • tour operator,
  • biglietterie per eventi teatrali, sportivi, ricreativi, di intrattenimento,
  • prenotazione e assistenza turistica,
  • guide e accompagnatori turistici,
  • organizzazione convegni e fiere,
  • teatri, sale da concerti, altre strutture artistiche, e attività nel campo della recitazione, altre rappresentazione artistiche, attività di supporto alle rappresentazione artistiche,
  • noleggio con operatore di attrezzature per eventi e spettacoli,
  • regia,
  • biblioteche e archivi,
  • musei,
  • gestione luoghi e monumenti storici,
  • orti botanici, giardini zoologici, riserve naturali,
  • parchi di divertimento e parchi tematici,
  • stabilimenti balneari (marittimi, lacustri, fluviali),
  • stabilimenti termali.

Sono compresi lavori edilizi come il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l’acquisto di arredi di sicurezza, gli investimenti in attività innovative come lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Un decreto applicativo del Ministero dell’Economia potrà individuare ulteriori spese ammissibili, o allargare la platea degli aventi diritto.

Bonus sanificazione e DPI

L’altro beneficio per la sanificazione è invece regolato dall’articolo 125 del dl Rilancio e riguarda tutti i datori di lavoro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti, e anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale anti-Coronavirus, come le mascherine.

Con ogni probabilità, i due benefici sono cumulabili fra loro (il comma 2 dell’articolo 120 prevede che il creduto d’imposta sia compatibile con altre agevolazioni per le medesime spese, sempre nei limiti dei costi sostenuti).