
Il Superbonus al 110%, introdotto dal DL Rilancio e prorogato dalla Legge di Bilancio 2021, rappresenta una delle più novità fiscali degli ultimi tempi. La detrazione fiscale maggiorata, prevista per determinati interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e di riduzione del rischio sismico, comporta indubbi vantaggi per le imprese del settore edile, la cui ripresa post Covid-19 viene in questo modo accelerata, sia per quelle che intendono fruire del bonus per ristrutturare gli immobili in proprio possesso.
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Superbonus 110% per imprese: platea estesa
L’Ecobonus ordinario e quello al110%, così come il Sisma Bonus, spettano anche ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile. Quindi non solo per i lavori effettuati sulle parti comuni del condominio o sugli immobili “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o strumentali all’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR), ma anche per quelli merce o patrimonio, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n° 34/e 2020. L’obiettivo della norma è di perseguire le finalità di interesse pubblico al risparmio energetico.
Possono quindi beneficiare del Sisma Bonus e dell’Ecobonus al 110%:
- persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;
- contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- associazioni tra professionisti;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- IACP ed enti con medesime finalità;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Se a richiedere il Superbonus 110% sono dei contribuenti con reddito d’impresa, per fruire della detrazione è sufficiente che l’immobile sia nella disponibilità dell’azienda, in quanto proprietaria o per nuda proprietà, o perché titolare di un diritto reale di godimento, come usufrutto, uso, abitazione o superficie, locatari o comodatari purché con il consenso del legittimo possessore.
Ecobonus 100% per fornitori: i vantaggi per imprese edili
L’Ecobonus 2020 previsto dal decreto Rilancio prevede che in caso di interventi legati all’efficientamento energetico e sismico delle abitazioni, si possa chiedere lo sconto in fattura (art. 121, DL 34/2020). Un meccanismo pensato per assicurare un pagamento sicuro alle imprese del settore edile per il lavoro svolto.
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Con lo sconto in fattura, infatti, il cliente può arrivare ad ottenere i lavori quasi gratuitamente, mentre le imprese recuperano lo sconto sotto forma di credito d’imposta nei confronti dello Stato che può essere a sua volta ceduto al 100% (con liquidità diretta) alla banca o ad altri intermediari finanziari. Per banche e intermediari, usufruendo del credito fiscale al 110% il vantaggio è di guadagnare il 10% di margine dall’operazione, da dilazionare in cinque anni fino al 2021 e poi in quattro quote annuali dal 2022.
Nel caso in cui il fornitore non ceda il Superbonus, sarà lui a maturare un credito di imposta pari al 110% e a guadagnare il 10% di margine. Attenzione però:
- il credito d’imposta ex. Art. 121, DL 34/2020, ovvero il surplus del 10% e il corrispettivo scontato, può essere fruito solo, utilizzando il modello F24, mediante compensazione orizzontale. Codice tributo “6908, Ecobonus – Recupero dello sconto praticato dal fornitore”;
- il tutto in 5 quote annuali di pari importo.
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In caso di immobile di proprietà dell’impresa di costruzioni, la stessa per fruire delle detrazioni fiscali spettanti non è obbligata ad eseguire i lavori direttamente, ma li può commissionare ad altre ditte, come specificato nell’interpello 213/2020.