Tratto dallo speciale:

Sconto in fattura Ecobonus: pro e contro per i fornitori

di Anna Fabi

21 Ottobre 2020 09:00

Superbonus 110% ed Ecobonus con sconto in fattura da parte del fornitore: guida ai pro e contro e alla corretta gestione contabile.

L’Ecobonus al 110% è sicuramente una delle novità fiscali più importanti di questo 2020. Si tratta della misura introdotta dal Governo con l’obiettivo di risollevare il settore dell’edilizia dopo i duri colpi inflitti dal lockdown che l’emergenza Coronavirus aveva imposto in primavera e di aiutare i contribuenti a intervenire in modo ecosostenibile sulle proprie abitazioni, senza gravare sui bilanci familiari.

Il grande successo riscosso dall’agevolazione è legato non solo all’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF di cui è possibile fruire in dichiarazione dei redditi, ma anche della possibilità da parte dei contribuenti di ottenere uno sconto in fattura pari all’ammontare della detrazione spettante. Il che consentirebbe, potenzialmente, di effettuare lavori di efficientamento energetico degli edifici gratis, senza pagare alcuna somma.

Se dal punto di vista del contribuente è chiaro e lampante il vantaggio che è possibile ottenere grazie allo sconto immediato in fattura, per i fornitori che accettano questa opzione ci sono pro e contro.

=> Superbonus & Co.: cessione crediti e sconto fattura al via

Gestione contabile dello sconto in fattura

A dare la possibilità al contribuente di optare per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale (quinquennale o decennale) spettante in dichiarazione dei redditi è stato l’art. 121, DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Il fornitore in questi casi matura un credito d’imposta corrispondente alla detrazione alla quale il cliente ha rinunciato, che può essere totale o parziale.

Lo sconto in fattura non può superare il totale del corrispettivo dovuto al fornitore.

In caso di lavori rientranti nel campo di azione dell’Ecobonus al 110%, il fornitore dovrà emettere una fattura di importo pari al corrispettivo lordo (imponibile+IVA al 10%). Anche se la detrazione IRPEF è pari al 110%, lo sconto applicato non può superare il corrispettivo lordo dovuto dal cliente.

Pro:

  • il fornitore non si troverà mai nella condizione di dover restituire al cliente il residuo 10% della detrazione;
  • il fornitore maturerà un credito di imposta pari al 110% (es. su una fattura da 30.000 euro maturerà un credito di 33.000 euro).

Contro:

  • il credito d’imposta ex. Art. 121, DL 34/2020, ovvero il surplus del 10% e il corrispettivo scontato, può essere fruito solo, utilizzando il modello F24, mediante compensazione orizzontale. Codice tributo “6908, Ecobonus – Recupero dello sconto praticato dal fornitore”;
  • il tutto in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa, il fornitore può decidere a sua volta di cedere il credito acquisito, ad esempio ad un istituto di credito. In questo caso ci saranno da applicare un tasso di sconto e degli oneri di gestione della pratica.

Scritture contabili

Nelle scritture contabili, nella rilevazione del credito verso il cliente vanno indicati:

  • il credito verso il cliente (il corrispettivo lordo);
  • l’importo imponibile, che andrà sotto la voce “Ricavi delle vendite”;
  • l’IVA, sotto la voce “IVA debito”.

Nella rilevazione della maturazione del credito d’imposta spettante a seguito della concessione dello sconto:

  • l’importo al 110% indicato come “Credito d’imposta ex. Art. 121, DL 34/2020”;
  • il credito verso il cliente (il corrispettivo lordo);
  • il surplus del 10% sotto la voce “Altri ricavi“. Questo importo può essere considerato alla stregua dei “contributi in conto esercizio” (OIC 12) tassabili a partire dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli, quindi dal momento della presentazione, da parte del cliente, della comunicazione telematica dell’opzione dello sconto in fattura.

In caso si compensazione del credito con modello F24:

  • l’importo dei debiti da F24;
  • l’importo del credito d’imposta ex. Art. 121, DL 34/2020 da utilizzare per compensarli.

In caso della cessione alla Banca:

  • il credito d’imposta ex. Art. 121, DL 34/2020;
  • l’importo ceduto alla banca al netto del tasso di sconto e degli oneri di gestione;
  • il tasso di sconto;
  • gli oneri di gestione.