Intermittenti a chiamata: cassa integrazione o indennizzo?

Risposta di Barbara Weisz

27 Aprile 2020 17:26

Eraldo chiede:

Vorrei un chiarimento riguardo ai lavoratori con contratto intermittente a chiamata, per quanto riguarda l’accesso agli ammortizzatori sociali e specificatamente al FIS: ne hanno diritto?

I lavoratori intermittenti hanno diritto alla cassa integrazione con causale Coronavirus, e anche all’assegno ordinario del Fondo integrazione salariale.  In entrambi i casi, dovevano essere già assunti alla data del 17 marzo 2020. Inizialmente, gli articoli da 22 a 24 del Cura Italia (dl 18/2020) prevedevano il diritto alla cig (nelle sue diverse forme) solo per gli assunti dallo scorso 23 febbraio, ma successivamente il Dl liquidità ha esteso il diritto ai lavoratori assunti dal 23 febbraio al 17 marzo.

La circolare INPS 47/2020 contiene una precisazione specifica relativa alla cassa integrazione in deroga, nella quale «rientrano anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 81/2015, occupati alla data del 17 marzo 2020.

Per quanto riguarda la Cig ordinaria e il Fis, non mi pare ci siano analoghe precisazioni, ma nemmeno esclusioni, per cui le regole (per quanto riguarda la platea degli aventi diritto) restano quelle ordinariamente applicate a questi strumenti. Le regole specifiche sull’assegno ordinario pagato dal fondo di integrazione salariale sono comprese nella circolare INPS 176/2016, che ricomprende tutti i contratti di lavoro dipendente, con le uniche esclusioni di lavoratori domestici, dirigenti, e determinate tipologie di apprendistato.

Faccia eventualmente anche altre verifiche, ma in base alle disposizioni sopra citate mi pare che si possano ricomprendere i lavori intermittenti in tutte le forme di cig previste (lo strumento scelto dipenderà quindi dall’azienda di cui sono dipendenti).

Le regole applicative per il lavoro a chiamata restano quelle contenute nella circolare INPS 41/2006, il calcolo viene effettuato in base alla media delle giornate di lavoro effettuate nei 12 mesi precedenti.

 

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