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Cumulo pensione, le regole ENPAM

di Barbara Weisz

9 Novembre 2017 17:46

Regole per medici e odontoiatri che vogliono esercitare il cumulo pensione, non ancora operativo il pagamento della quota ENPAM: vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, superstiti, la circolare.

Dopo che l’INPS ha pubblicato la circolare applicativa sul cumulo contributi per i professionisti, gli enti previdenziali privati emettono a loro volta le direttive applicative. Dopo quello degli avvocati, anche l’ente previdenziale dei medici regolamenta per la categoria l’applicazione dell’estensione del cumulo pensione ai professionisti iscritti alle casse private, introdotta dalla legge 232/2016, e su cui l’INPS ha pubblicato la circolare 140/2017, nelle scorse settimane, dopo un lungo lavoro dei tecnici per l’ammonizzazione delle regole delle varie gestioni interessate.

Attenzione: le regole sono approvate, ma ancora non è operativo il pagamento della quota di pensione ENPAM, perché ancora non c’è la convenzione con l’INPS e la piattaforma dedicata. In ogni caso, l’ente dei medici trasmette periodicamente all’INPS, per mezzo di posta elettronica certificata, le relative domande ricevute con l’indicazione, contributivi maturati presso l’ENPAM.

=> Cumulo pensione, regole per gli avvocati

La circolare ENPAM, ente previdenza medici e odontoiatri, conferma che il cumulo può essere utilizzato per la liquidazione di pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità assoluta, pensione indiretta. Il cumulo non può essere chiesto se il titolare percepisce già una pensione in una delle gestioni interessate.

Attenzione: nel caso di pensione di reversibilità, invece, non c’è incompatibilità con l’eventuale pensione diretta percepita dal superstite.

=> Cumulo professionisti, le istruzioni INPS

Il calcolo viene effettuato pro quota in base alle regole di ciascuna gestione. La regola generale è che la maturazione della pensione è legata al più alto fra i requisiti per il trattamento di vecchiaia previsto dagli enti coinvolti. L’INPS comunque paga la sua quota quando l’assicurato raggiunge i requisti previsti dalla Riforma di fine 2011 (articolo 24 legge 2012/2011). Il calcolo, lo ricordiamo coinvolge tutti i periodi contributivi anche quelli versato presso l’ENPAM.

In pratica, quando l’assicurato, sommando i contributi versati presso tutti gli enti previdenziali interessati al cumulo, raggiunge il requisito per la pensione di vecchiaia previsto dalla Riforma Fornero (nel 2017, 63 anni e sette mesi), paga la propria quota di pensione. La quota di pensione di pertinenza delle gestioni ENPAM sarà, invece, liquidata successivamente, al raggiungimento dell’età pro tempore richiesta, fermo restando che, per gli iscritti al Fondo Speciale, è necessaria anche la cessazione del rapporto convenzionale.

Esempio: professionista nato nel marzo del 1951, iscritto alla “Quota A” nel 1978, dipendente ospedaliero dal 1982 al 1997 (contribuzione INPS), libera professione a partire dal 1998 (contributi alla quota “Quota B” del Fondo di previdenza generale ENPAM). La decorrenza progressiva della sua pensione: la quota INPS (ex INPDAP) viene versata da novembre del 2017 (età prevista per l’INPS ex INPDAP pari a 66 anni e 7 mesi e oltre 20 anni di contribuzione complessiva ex INPDAP + ENPAM). Tale acconto di pensione sarà incrementato a partire dal 2019 al compimento di 68 anni attraverso la liquidazione della quota ENPAM, erogata sempre da INPS sotto forma di unico assegno pensionistico.

La pensione in cumulo viene sempre versata dall’INPS, anche se nessuna quota previdenziale è a carico dell’istituto.

L’Enpam sottolinea che, in base alla circolare INPS, gli anni contributivi versati alla gestione dei medici, se precedenti al 31 dicembre 2015, non concorrono a formare il minimo di 18 anni di contributi anteriori al 1996 per poter calcolare la pensione con il metodo retributivo (fino, al 2012, anno da cui il calcolo è per tutti contributivo).

La decorrenza della pensione di vecchiaia in cumulo non può essere comunque anteriore al primo febbraio 2017. Scatta nel primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti o della cessazione dell’attività se posteriore. In alternativa, su richiesta dell’iscritto, la decorrenza può essere posticipata al mese successivo alla presentazione della domanda, sempre se la cessazione dell’attività è antecedente.

Per quanto riguarda la pensione anticipata, vale per tutti il requisito previsto dalla Legge Fornero (nel 2017, 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne), e gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai rispettivi enti previdenziali privati. Gli iscritti Enpam devono aver cessato l’attività convenzionale e aver maturato un’anzianità di laurea di almeno 30 anni. Esempio di decorrenza della pensione anticipata: professionista, laureata nel 1981 e iscritta alla “Quota A” a decorrere dal gennaio 1982, dipendente ospedaliera dal 1982 al 1991 (INPS).

Dal 1992, attività di medico di medicina generale (ENPAM), e perfeziona il riscatto dei 6 anni del corso legale di laurea. Maturazione del requisito contributivo, previa cessazione dell’attività professionale, novembre 2016: la professionista dispone dal 2011 l’ulteriore requisito dei 30 anni di anzianità di laurea. In realtà, in questo caso, la decorrenza sarà primo febbraio 2017.

Pensione di inabilità: rileva il regolamento della forma pensionistico alla quale si è iscritti al momento in cui si verifica l’evento. L’Enpam non prevede limiti di anzianità, mentre deve esserci la certificazione di inabilità assoluta e permanente all’esercizio della professione medica/odontoiatrica alla Commissione medica dell’Ordine provinciale di appartenenza. La decorrenza è il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo o dal mese successivo a quello di cessazione dell’attività lavorativa professionale, se posteriore.

Pensione ai superstiti: si consegue in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica di iscrizione al momento del decesso. I superstiti di un assicurato Enpam in caso di pensione di reversibilità hanno diritto a una quota della pensione, se invece il decesso avviene prima il trattamento indiretto è pari alla pensione di inabilità che sarebbe stata maturato in quel momento. Anche qui, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’iscritto.

La domanda, in tutti i casi di pensione in cumulo, si presenta all’ente previdenziale di appartenenza al momento della richiesta (o della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente). Se c’è iscrizione a molteplici casse, è l’assicurato a decidere a chi rivolgere la domanda. Attenzione: quando il medico raggiunge l’età per la pensione di vecchiaia INPS, presenta domanda per ottenere la relativa quota di pensione in cumulo direttamente all’INPS, che poi trasmetterà la documentazione all’ENPAM.

La circolare ricorda infine che i professionisti non possono esercitare la facoltà di recesso da una precedente domanda di ricongiunzione (possibilità che invece la legge offre agli iscritti INPS), mentre possono rinunciare alla totalizzazione, se la domanda è stata presentata prima del 2017 e non si è ancora concluso il procedimento amministrativo.

Sul sito ENPAM sono pubblicati i moduli per le domande (Home – Modulistica – Prestazioni – Fondo di Previdenza Generale

  • Per il modulo di domanda di pensione anticipata col cumulo clicca qui.
  • Per il modulo di domanda di pensione di vecchiaia col cumulo clicca qui.

Per approfondimenti: Circolare ENPAM