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APE Sociale e pensione precoci per i dimessi Covid

di Barbara Weisz

29 Novembre 2023 14:26

Accordi per dimissioni volontarie causa Covid, ammesso il diritto ad APE Sociale e pensione precoci: istruzioni INPS per la domnda e il riesame.

I lavoratori dimessi con risoluzione consensuale durante il Covid possono accedere ad APE Sociale e pensione precoci in qualità di disoccupati. Lo sottolinea l’INPS con messaggio 4192/2023.

In base alle regole ordinarie, bisognerebbe aver perso involontariamente il lavoro (licenziamento) o aderito alla risoluzione consensuale prevista dalla legge 604/1966 (conciliazione per licenziamenti individuali).

Accordi Covid ammessi ad APE e Pensione Precoci

Durante il Covid, però, era scattato il divieto di licenziamenti e la procedura di conciliazione sospesa, introducendo invece (articolo 14, comma 2, dl 104/2020) la possibilità di un «accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo», con diritto alla NASPI.

Sulla base «di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme sopra richiamate», l’INPS stabilisce che la procedura aziendale pandemica rientra tra le ipotesi utili al riconoscimento di APE sociale e pensione anticipata per i precoci.

Come fare domanda di prestazione

I lavoratori interessati devono presentare domanda all’INPS con le procedure previste per l’APE sociale e per la pensione precoci.

Le strutture territoriali INPS devono esaminare le nuove richieste e riesaminare quelle precedentemente respinte, chiedendo il ricaricamento della domanda alla casella email helpcertificazioni@inps.it, sempre ché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato con esito sfavorevole per l’assicurato.

Altre fattispecie ammesse al beneficio

Un’altra precisazione riguarda la possibilità di accedere alla pensione precoci per coloro che sono stati licenziati per mancato superamento di periodo di prova o per cessazione dell’attività aziendale.

Queste causali erano già ammesse per l’APE Social, ma non per la pensione precoci. Ma siccome l’articolo 1, commi 179 e 199, della legge 232/2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato, queste fattispecie vengono allargate anche alla pensione precoci.