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Buoni lavoro occasionale: i nuovi voucher 2023

di Noemi Ricci

Pubblicato 1 Gennaio 2023
Aggiornato 5 Settembre 2023 11:59

Correttivi in Manovra 2023: voucher per le prestazioni occasionali agricole ma solo stagionali, lavoro subordinato occasionale sperimentato nel 2023/24.

Nuova disciplina dei voucher lavoro come forma di pagamento straordinaria e alternativa per il lavoro occasionale. I buoni lavoro nel 2023 si possono utilizzare anche in agricoltura ma solo in casi di picchi della domanda, come quelli dovuti alla stagionalità.

Dopo la regolamentazione del lavoro occasionale (DL 50/2017) e l’introduzione del Libretto Famiglia e del Contratto di lavoro occasionale (Presto),  il governo Meloni potenzia i voucher (sempre nella forma del contratto di prestazione occasionale) con la Legge di Bilancio, ma solo per alcuni settori e fino ad un certo limite di importo.

Vediamo come funzionano i voucher lavoro 2023, i requisiti per utilizzatori e i prestatori ammessi.

Voucher 2023 per il lavoro occasionale

Le novità in tema di prestazioni occasionali retribuite con voucher sono contenute nella Legge di Bilancio 2023. Le rimodulazioni riguardano l’articolo 54-bis del DL 50/2017 convertito in Legge 96/2017.

Settori ammessi

Secondo quanto previsto dalla Manovra 2023, i voucher lavoro sono utilizzabili anche nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale, per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare e svolto da tutti, indipendentemente dall’età e dalla condizione. Prevista l’estensione dei voucher alle attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ATECO 93.29.1).

Lavoro occasionale in agricoltura

Si circoscrive meglio i contorni dell’Articolo 64 introducendo l’articolo 64-bis per il lavoro agricolo, confinando i voucher alla sola stagionalità e limitando tale sperimentazione al solo biennio 2023/2024.Inoltre, seguono le seguenti specificazioni.

  • Per la retribuzione, si estende la misura minima oraria del compenso, pari a 9 euro, anche al settore agricolo; il compenso nel settore è determinato sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali.
  • L’imprenditore agricolo non ha obbligo di comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto; nel settore agricolo, le quattro ore continuative di prestazione non sono riferite all’arco temporale non superiore a dieci giorni.
  • Il lavoro occasionale nel settore agricolo può essere svolto anche da detenuti, che si aggiungono alle categorie previste (pensionati, giovani, disoccupati e percettori di integrazioni salariali); tali prestazioni non possono essere superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Con il nuovo emendamento, si limita la sperimentazione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale al solo biennio 2023/24. Tale sperimentazione riguarderà lavoratori non iscritti negli elenchi agricoli e garantirà diritti di retribuzione, stabilità contrattuale su orari e tutele assistenziali, previdenziali e di welfare.

Nuovi limiti dimensionali e soglie

Il limite di utilizzo dei buoni lavoro da parte degli utilizzatori (i datori di lavoro) viene portato da 5mila a 10mila euro nel corso di un anno civile, per la totalità dei prestatori. I committenti dovranno inoltre avere alle proprie dipendenze un massimo di 10 dipendenti a tempo indeterminato (non più cinque). Viene abrogata la soglia di 8 dipendenti per le strutture ricettive che operano nel turismo. Ai fini del computo, viene cancellata anche la limitazione (retribuzione conteggiata al 75%) per studenti con meno di venticinque anni.

Il limite per i prestatori (i lavoratori) resta di 5mila euro complessivi (anche con più utilizzatori), 2.500 euro per ciascun singolo utilizzatore. Per il resto non cambia nulla: i voucher non danno diritto a prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione o assegni familiari ma è prevista copertura INAIL (7%) e INPS (13%) automatica, senza dover stipulare alcun contratto. I voucher sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.

I diritti ulteriori del Decreto Trasparenza

Se i lavoratori occasionali lavorano più di 12 ore al mese, in base alle disposizioni del Decreto Trasparenza (DL 104/2022) in vigore dal 13 agosto 2022, devono preventivamente essere informati su tutti gli aspetti di disciplina del rapporto di lavoro: diritti e doveri, paga oraria, durata e orario della prestazione. Un tassello inpiù rispetto al passato.

Previsto infine, stavolta dalla Manovra 2023, il monitoraggio delle nuove disposizioni.