L’INPS procede al ricalcolo pensione dei trattamenti per le Forze di Polizia a ordinamento civile: il personale in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, ha diritto all’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, ai fini del calcolo della quota retributiva dell’assegno pensionistico.
Lo ha previsto la Legge di Bilancio 2022 e l’Istituti di Previdenza, con la Circolare n. 44 del 23 marzo, ha illustrato le istruzioni per rendere operativa la disposizione, fornendo anche indicazioni sul riesame dei trattamenti pensionistici per il personale già collocato in quiescenza al 31 dicembre 2021.
L’aliquota di rendimento del 2,44% viene estesa anche alla pensione del personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria che abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla fine del 1995.
La norma entrata in vigore dal 1° gennaio 2022 non ha effetti retroattivi e pertanto si applica ai trattamenti pensionistici con decorrenza successiva a tale data. Ai pensionati interessati alla ricostituzione della pensione vengono corrisposti i ratei maturati dalla data del 1° gennaio 2022, senza arretrati.
Sarà l’Istituto di previdenza a procedere con il riesame d’ufficio delle pensioni per stabilire la rideterminazione, senza bisogno di fare domanda.