Cassa in deroga per crisi aziendali, operativa la proroga INPS

di Alessandra Gualtieri

29 Novembre 2021 12:30

Cassa in deroga, proroga INPS 2021, fino a 12 mesi anche non continuativi: istruzioni per la concessione da parte di Regioni e Province Autonome.

L’INPS rende operativa la proroga 2021, concessa dalla Legge di Bilancio, per la Cassa Integrazione in Deroga autorizzata da Regioni e Province Autonome, sulla base dei fondi avanzati  nel 2014-2016 (circa 322 milioni di euro) rispetto a quelli stanziati per interventi di politiche attive del lavoro.

Il beneficio può essere riconosciuto esclusivamente a chi è già stato beneficiario della CIGD, purché le aziende non vi abbiano fatto ricorso per motivi legati al COVID-19. La proroga è infatti concessa nei casi di crisi aziendali con tavoli aperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni e con specifico accordo siglato tra le parti. Il trattamento di CIGD, della durata massima di dodici mesi anche non continuativi, può dunque coprire periodi decorrenti dal 1° gennaio, con termine anche oltre il 31 dicembre, nel limite massimo di 10 milioni di euro (inteso per tutte le regioni e province).

Le istruzioni sono contenute nella Circolare 179/2021. Le Regioni/Province autonome devono chiedere all’INPS la verifica delle risorse, indicando datori di lavoro beneficiari e lavoratori interessati, i periodi del trattamento di integrazione salariale e la stima del costo previsto. Ottenuta l’autorizzazione, le Regioni/Province autonome potranno adottare entro il 31 dicembre 2021 il decreto di concessione, da trasmettere tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP) all’Istituto previdenziale utilizzando come numero di decreto quello convenzionale “33421” e come data quella convenzionale “30/12/2020”.

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Non è richiesto il requisito dell’anzianità lavorativa (90gg), non è previsto il versamento del contributo addizionale e non si applica la riduzione (10, 30 e 40%) in caso di proroghe successive alla prima. Il trattamento è previsto con pagamento diretto INPS ai lavoratori, previo invio da parte del datore di lavoro dei necessari dati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga, diversamente dovranno farsi carico del pagamento della prestazione e degli oneri connessi.