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Assunzioni agevolate: Garanzia Giovani prorogata

di Anna Fabi

19 Aprile 2019 10:50

Prorogato per tutto il 2019 lo sgravio contributivo INPS per i datori di lavoro che assumano giovani neet iscritti al programma Garanzia Giovani.

Prorogati per tutto il 2019 gli incentivi all’assunzione previsti dal programma Garanzia Giovani. Per effetto di quanto disposto dal decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 581/2018 l’incentivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani aderenti al programma effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziate, incrementate di ulteriori 60 milioni di euro, per un totale di 160milioni di euro.

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Cumulabilità

Con la circolare n. 54/2019 l’INPS ha fornito importanti indicazioni sulla fruizione dell’agevolazione, precisando peraltro che essa è cumulabile, laddove sussistano i presupposti, per la parte residua dei contributi datoriali, con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile previsto dall’articolo 1, comma 100 n. 205/2017.

L’agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione, nonché per rapporti di apprendistato professionalizzante e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. I contratti possono essere sia a tempo pieno che part-time.

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Requisiti

L’agevolazione non spetta per i contratti di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale. Con riferimento allo stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Tra le condizioni che il datore di lavoro deve rispettare per la fruizione del beneficio ricordiamo:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 decreto legislativo n. 150/2015 e già illustrati al paragrafo sei, circolare INPS 19 marzo 2018, n. 48.

Incentivo

L’incentivo consiste in un esonero dalla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità (671,66 euro al mese, che rappresentano la soglia massima). In caso di part-time il massimale viene ridotto in maniera proporzionale.