In corrispondenza di particolari eventi, le società potrebbero registrare ordinativi o richieste superiori alla media. Sorge, così, la necessità di far fronte a picchi di lavoro. Come farvi fronte, anche alla luce della normativa vigente? In caso di prestazioni di lavoro non programmabili e a carattere saltuario o discontinuo, il nostro ordinamento prevede infatti l’instaurazione di rapporti di lavoro con contratto intermittente.
Attraverso tale formula contrattuale, il lavoratore si pone a disposizione entro un determinato arco di tempo o in occasione di particolari periodi in cui si registra un incremento del lavoro (secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi). In tal caso si può sottoscrivere un contratto di lavoro intermittente per lo svolgimento di un lavoro in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.
Pertanto, affinché ciò sia possibile occorre innanzitutto verificare se l’attività e il lavoratore rientrano nel campo di applicazione del contratto intermittente, che riguarda soggetti over 55 e under 24 (prestazioni contrattuali da svolgersi entro il venticinquesimo anno di età). Altro limite da rispettare è il periodo di instaurazione del rapporto. Infatti, ad eccezione dei settori Turismo, Pubblici Esercizi e Spettacolo, il contratto è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Superato tale periodo, il contratto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.