Interessi di mora per ritardato pagamento: cosa cambia dal 2013

di Nicola Santangelo

Pubblicato 7 Dicembre 2012
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

A partire dal 1° gennaio 2013 gli interessi passivi per ritardato pagamento matureranno per default. Ogni patto derogatorio concluso tra le imprese dovrà  essere opportunamente ratificato per iscritto.

=> Leggi tutte le misure contro il ritardo nei pagamenti dalla PA

In sintesi è questo quanto dispone il decreto legislativo 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/Ue contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il decreto legislativo 192 del 2012 prevede per tutte le transazioni commerciali la decorrenza automatica degli interessi di mora a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

=> Leggi i dettagli del Dl che recepisce la direttiva UE sui pagamenti

Il creditore matura il diritto agli interessi a partire dal giorno successivo alla data di scadenza o del periodo di pagamento stabilito nel contratto.

Se la data di scadenza o di pagamento non risultano contrattualizzati, gli interessi di mora decorrono a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento convenzionalmente individuato dalla normativa in 30 giorni per le merci deteriorabili e in 60 giorni per tutte le altre.

Il termine dei 30 o dei 60 giorni decorre dall'ultimo giorno del mese in cui la fattura è stata ricevuta. In caso di incertezza circa la data di ricezione della fattura, il termine di pagamento decorre dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi.

=> Leggi le sanzioni per contratti dal 2013 in caso di ritardi

Se, invece, il debitore riceve la fattura prima delle merci o della prestazione dei servizi, il termine decorre dalla data stessa di ricezione dei beni o dei servizi. Le imprese possono pattuire un termine superiore ai trenta giorni. Se, comunque, viene scelto un regolamento superiore ai 60 giorni occorre un patto scritto.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il termine ordinario di pagamento è quello dei 30 giorni. Tuttavia, anche in tal caso, sarà  possibile pattuire un termine superiore. In ogni caso i maggiori termini pattuiti non possono superare i 60 giorni e la relativa clausola deve essere provata per iscritto.

L'obiettivo è quello di contrastare i ritardi nei pagamenti che, limitando la liquidità  delle imprese, le obbligano a ricorrere a finanziamenti esterni.

=> Leggi gli approfondimenti sul ritardo nei pagamenti dalla PA

Il provvedimento è destinato a tutte le imprese e alle Pubbliche Amministrazioni e riguarda i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo. Il termine impresa è da intendersi nella sua accezione più ampia e, per questo, sono da ritenersi inclusi anche i professionisti. Restano esclusi i debiti oggetto di procedure concorsuali nonché i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni.