L’indennità  di trasferta

di Roberto Grementieri

Pubblicato 19 Settembre 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:39

L’art. 51, comma 5, d.p.r. n. 917/1986 prevede che le somme erogate ai lavoratori, a fronte di una trasferta fuori dal comune di lavoro, siano esenti fino alla soglia giornaliera di 46,48 euro in Italia e di 77,47 euro all’estero.

Tali esenzioni sono ridotte di un terzo nel caso in cui al lavoratore venga riconosciuto un rimborso a piè di lista delle spese di vitto o di alloggio e di due terzi nel caso in cui l’azienda rimborsi a piè di lista sia le spese per il vitto che per l’alloggio.

Le indennità  per trasferte all’interno del comune di lavoro concorreranno, invece, alla formazione del reddito imponibile per il lavoratore. I caratteri fondamentali della trasferta sono quindi principalmente due: il mutamento del luogo di lavoro, normalmente indicato nel contratto di assunzione o desumibile in base all’effettivo luogo di svolgimento della prestazione; la temporaneità  dello stesso.

Si esaminano qui di seguito i trattamenti previsti da alcuni contratti collettivi, da cui risulta evidente come le indennità  previste siano estremamente variabili e slegate da un filo logico comune, cambiando, per eventi pressoché assimilabili, in maniera anche macroscopica.

Commercio – Confesercenti
Una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto. Qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà  ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà  corrisposta una diaria ridotta del 10%.

Edili Industria

L’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione.

Metalmeccanica Artigianato
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti a partire dal 1° gennaio 2000 L. 60.000 (€ 30,98). Gli importi di cui sopra comprendono due pasti ed il pernottamento.

Metalmeccanica Industria
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti.Dal 1° gennaio 2009: Trasferta intera: 40,00 euro Quota per il pasto serale o meridiano: 11,30 euro Quota per il pernottamento: 17,40 euro.