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Fondo di garanzia PMI: le nuove regole

di Francesca Pietroforte

28 Novembre 2012 12:00

Guida alle regole di accesso al Fondo di garanzia per le PMI dopo le modifiche introdotte nel 2012 su importi garantiti, copertura ed esenzione dalle commissioni per alcune tipologie di impresa.

Copertura per interventi di garanzia e perdite registrate, importo massimo garantito per singola impresa, commissioni per accedere al fondo: ecco le principali modifiche per l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI previste dal decreto interministeriale del 26 giugno 2012, che dà attuazione alle disposizioni dalle leggi 214/2011 e 106/2011:

=> Scarica il decreto con le nuove regole 2012

Fondo Garanzia PMI

Istituito nel 1996 con la legge n. 662 del 23 dicembre, opera attraverso due strade:

  1. garanzie dirette a banche e intermediari finanziari (nel caso di finanziamento a imprese insolventi, con rimborso dal Fondo o dallo Stato);
  2. contro-garanzie sulle garanzie concesse da fondi come i Confidi (che a loro volta attivano la contro-garanzia) con intervento a prima richiesta o sussidiario.

=>Consulta la nuove regole di accesso al Fondo di Garanzia PMI

Il Fondo ha efficacia su tutto il territorio nazionale, ma le imprese con sede legale o unità locale in Toscana e Lazio possono utilizzare esclusivamente la contro-garanzia.

Operazioni garantite, gli investimenti finalizzati ad attività d’impresa: leasing, finanziamenti a breve, medio e lungo termine anche per il reperimento di liquidità, acquisizione di partecipazioni, prestiti partecipativi, consolidamento, fideiussioni. Il finanziamento per l’acquisto di beni materiali e immateriali (non di mera sostituzione) va messo in atto sul territorio nazionale dopo la richiesta.

Imprese ammesse

Le imprese che possono accedere al Fondo sono le PMI classificate tali secondo la normativa europea (Raccomandazione 2003/361/Ce del 6 maggio 2003) – esclusi i settori agricoltura, pesca, trasporti, industria automobilistica, costruzione navale, fibre sintetiche, industria carboniera, siderurgia – con meno di 250 dipendenti, fatturato fino a 50 milioni di euro, attivo patrimoniale fino a 43 mln.

Ammessi consorzi e società consortili costituiti da PMI (articoli 17, 18 e 23 della L. 5 ottobre 1991, n. 317) e società consortili miste (art 27).

L’impresa deve essere economicamente e finanziariamente sana in base a criteri specifici a seconda del settore di appartenenza e del regime contabile applicato. Per operazioni finanziarie fino a 75mila euro, se l’impresa non ha altre garanzie ma ha due esercizi finanziari utili, va presentata certificazione del merito di credito.
L’impresa valutata può essere inserita in:

  • fascia 1 se la richiesta è accolta positivamente;
  • fascia 2, se sono necessarie informazioni aggiuntive;
  • fascia 3, se la richiesta è valutata in termini negativi.

=> Vai all’archivio sul Fondo di Garanzia per PMI

Importi massimi

Il Fondo interviene a copertura del finanziamento, fino all’80% dell’investimento, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro che possono salire a 2,5 milioni nel caso di riserve PON (programma operativo nazionale ricerca e competitività) e POI (programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico).

Garanzia e contro-garanzia sono concesse fino all’80% nei seguenti casi:

  • PMI di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,
  • imprese femminili,
  • piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria (limitatamente a operazioni di finanziamento di durata minima di 5 anni, relative alla rinegoziazione e al consolidamento del debito contratto con le banche, o per l’assolvimento di obblighi tributari e versamenti per il pagamento di contributi).

Se l’accesso al Fondo è finalizzato ad anticipo di crediti vantati nei confronti delle PA la garanzia varrà per il 70% (la contro-garanzia per l’80%). Se è rivolto al consolidamento di passività, opererà fino al 30% e la contro-garanzia al 60%. Se diretto a interventi sul capitale di rischio fino al 50% e la contro-garanzia l’80%.

Commissioni

Per eseguire la richiesta di agevolazione è necessario pagare una commissione una tantum che varia a seconda della dimensione dell’impresa, del posto in cui ha sede e della tipologia di operazione finanziaria, ma è comunque compresa tra 0,125% e 1% del finanziamento.

Con l’approvazione della nuova normativa la commissione è stata eliminata (tranne che per agevolazioni di consolidamento e sul capitale di rischio) per beneficiari del Mezzogiorno, imprese femminili, PMI inserite nell’indotto di aziende in amministrazione straordinaria, micro, piccole e medie imprese facenti parte di una rete di imprese, imprese sociali, imprese impegnate nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.