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Aiuti di Stato alle imprese: de minimis fino a 300mila euro

di Barbara Weisz

23 Gennaio 2024 10:33

Regolamento UE sugli Aiuti de minimis 2024: tetto massimo nel triennio mobile portato a 300mila euro in riferimento ad un'impresa unica.

Dal 1° gennaio 2024, il tetto per gli aiuti de minimis alle imprese è salito da 200mila a 300mila euro: la Commissione UE ha aggiornato il Regolamento (2831/2023) elevando il plafond dei finanziamenti pubblici di settore.

Il nuovo massimale interessa le agevolazioni statali concesse in regime de minimisfino al 31 dicembre 2030.

Aiuti di Stato fino a 300mila euro

Gli aiuti de minimis consentono di sovvenzionare imprese senza dover effettuare le normali procedure che riguardano le norme sugli aiuti di Stato.

Il regime è di norma utilizzato per la concessione di aiuti di importo limitato alle microimprese e alle PMI, senza un impatto sostanziale sulla concorrenza di mercato considerata l’esiguità delle agevolazioni erogate rispetto ai volumi degli scambi commerciali nel mercato unico.

Come calcolare il tetto massimo

Il nuovo limite di 300mila euro – in vigore dal 2024 al 2030 – si riferisce alla somma cumulativa degli aiuti ricevuti in un triennio mobile: ai fini del calcolo di tale soglia, dunque, rilevano tutti gli importi ricevuti in quello precedente.

In attesa di chiarimenti UE sulla finestra triennale per il calcolo in base al nuovo tetto, si ritiene possano essere presi a riferimento quelli precedenti al nuovo aiuto.

Come definire il perimetro applicativo

Per le imprese controllate, invece, il Regolamento è chiaro, comprendendo un elenco esaustivo di criteri per stabilire quando due o più imprese nello stesso Stato Membro debbano essere considerate impresa unica:

  • detiene la maggioranza dei diritti di voto di un’altra impresa;
  • ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri di CdA, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  • ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • è azionista o socia di un’altra impresa e ne controlla la maggioranza dei diritti di voto.

Il Regolamento 2831/2023 aggiornato è consultabile sul portale della Commissione Ue.