In chiusura l’edizione 2024 del Bonus Pubblicità, ormai tornato ad essere parametrato all’incremento degli investimenti in advertising sugli organi di stampa e non sono più ricomprese le radio e le emittenti televisive, analogiche o digitali: quest’anno le domande si possono inoltrare entro il 2 aprile.
Le prenotazioni si presentano utilizzando l’apposta procedura telematica disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate, quest’anno con una mini-proroga rispetto al consueto termine del 31 marzo, in considerazione delle festività di Pasqua.
La domanda (“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”) si riferisce agli investimenti previsti per l’intero 2024. Poi, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2025 andrà presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” relativa agli investimenti effettivamente effettuati.
Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale di quanto speso in campagne pubblicitarie effettuate esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rispetto a quello dell’anno precedente. Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, a condizione che ci sia stato un incremento degli investimenti pari almeno all’1% rispetto al 2022.
Il riferimento normativo è l’articolo 57-bis, comma 1-quinquies del decreto legge 50/2017, come modificato dal Decreto Energia (articolo 25-bis, Dl n. 17/2022). Il tetto di spesa è pari a 30 milioni di euro: se le domande superano queste cifra, si procede al riparto.
Sostanzialmente, dopo che nei due anni di Covid il bonus pubblicità era stato esteso a tutti gli investimenti pubblicitari (con aliquota al 50%), quest’anno torna al regime ordinario.
Come si presenta la domanda di bonus pubblicità
La domanda si presenta esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il servizio online messo a disposizione nell’area riservata del sito web delle Entrate (dove sono disponibili il modello e le istruzioni di compilazione), con le seguenti modalità:
- direttamente, dai soggetti interessati a richiedere il credito;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario.
- tramite gli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti, sinteticamente indicati come intermediari).
Come si compila il modello di Comunicazione
Nel quadro dedicato al tipo di comunicazione si barra la casella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
Nel quadro dedicati ai soggetti beneficiari, si indicano i dati del richiedente.
Nella casella “Dimensione/tipologia” va indicato uno dei seguenti codici:
1 – Microimprese
2 – Piccole imprese
3 – Medie imprese
4 – Start-up innovative
5 – Soggetto che non rientra nelle tipologie precedenti.
Nella casella “natura giuridica” si indica il codice corrispondente alla natura dell’impresa o dell’ente: i codici sono indicati nella seguente tabella, presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli Redditi 2022.
Nel quadro seguente si indicano i dati della persona fisica che firma la comunicazione.
Il codice carica è individuato nella tabella delle istruzioni all’ultimo modello di dichiarazione dei redditi presentato. Nei modelli Redditi 2022, i codi ci sono i seguenti
Nel quadro dedicato ai dati degli investimenti e del credito richiesto, si indica l’anno di riferimento e si compilano poi il rigo dedicato alla stampa. In colonna 2, si inserisce la somma relativa agli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno corrente, nella colonna 3 invece quelli effettuati nell’anno precedente (sempre sulla stampa quotidiana o periodica, anche online). Le colonne 4, 5 e 13 sono compilate automaticamente dall’applicazione web.
Se il credito d’imposta richiesto supera i 150mila euro, bisogna presentare una delle seguenti dichiarazioni (alternativamente):
- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali e/o i dati di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 e all’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Nella casella “Codice qualifica” va indicato uno dei seguenti codici:
1. Titolare dell’impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l’organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale.