La pensione di reversibilità è una prestazione erogata dall’INPS su richiesta dell’interessato avente diritto.
In questo articolo, facciamo il punto sui requisiti per la pensione ai superstiti alla luce delle novità normative e dei nuovi massimali di reddito ai fini delle riduzioni, riepilogando tutte le regole per il diritto all’assegno e per il calcolo dell’importo.
Cos’è la pensione di reversibilità
La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La reversibilità al coniuge superstite spetta anche in caso di separazione, anche se è previsto un addebito o se non è stato riconosciuto dal Tribunale il diritto all’assegno al mantenimento. Di contro, in caso di divorzio deve esserci anche la titolarità dell’assegno divorzile.
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del defunto (dante causa).
A chi spetta la pensione di reversibilità
Hanno dunque diritto al trattamento pensionistico, in quanto superstiti, il coniuge o l’unito civilmente, anche se divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, non sia passato a nuove nozze e con rapporto assicurativo del defunto anteriore alla sentenza di scioglimento.
Ammesso al beneficio anche il coniuge separato con addebito ma senza alimenti al coniuge superstite.
Nel caso in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
Rientrano tra i beneficiari anche i seguenti soggetti.
- I figli minorenni alla data del decesso del dante causa;
- I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- I figli maggiorenni studenti a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
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I figli maggiorenni studenti a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
N.B. I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito annuo, non superiore ad un importo pari al trattamento minimo di pensione dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività. - I genitori (in assenza del coniuge e figli con diritto) che al momento della morte del dante causa abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto;
- I fratelli celibi e sorelle nubili (in assenza del coniuge e figli con diritto) che al momento della morte del dante causa siano inabili al lavoro, a carico del deceduto e non titolari di pensione.
Quali sono i requisiti per averla
La pensione indiretta ai superstiti indiretta e di reversibilità è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
In particolare, affinché sia maturata una pensione di reversibilità, il lavoratore deceduto, qualora non pensionato, deve aver maturato:
- almeno 780 contributi settimanali (previsti per la pensione di vecchiaia prima Dlgs 503/92)
- oppure almeno 260 contributi settimanali di cui 156 nel 5 anni antecedenti il decesso (previsti per l’assegno ordinario di invalidità).
A chi non spetta la pensione di reversibilità
- Coniuge che contrae nuove nozze (assegno una tantum);
- coniuge che non percepisce assegno divorzile;
- coppie di fatto;
- figli maggiorenni se non ancora studenti e figli lavoratori o tirocinanti;
- genitori under 65 titolari di pensione diretta o non a carico del defunto:
- fratelli e sorelle non coniugati abili o titolari di pensione diretta.
Come si calcola la pensione di reversibilità
L’importo delle pensioni ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta o percepita dal defunto, applicando le seguenti percentuali:
- 100% coniuge e due o più figli o tre o più figli;
- 80%, coniuge e un figlio o due figli senza coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 30% due genitori o fratelli e sorelle;
- 15% per ogni altro familiare avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
Taglio importo pensione di reversibilità
Esistono dei limiti di reddito oltre i quali l’importo dell’assegno si riduce o estingue.
L’assegno si riduce dal 25% al 50% in base agli importi seguenti per il 2023 (le riduzioni non si applicano se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili).
Limite reddituale | Riduzione |
---|---|
Fino a 22.315,41 euro | Nessuna |
Fino a 29.753,88 euro | 25% |
Fino a 37.192,35 euro | 40% |
Oltre 37.192,35 euro | 50% |
Come si ottiene la pensione di reversibilità: la domanda INPS
La domanda per la concessione della pensione ai superstiti – che si presenta esclusivamente per via telematica tramite il sito INPS (con credenziali personali) oppure con il supporto del Contact Center o di un patronato – può essere presentata in qualsiasi momento dopo alla morte del lavoratore o pensionato, purché entro dieci anni dal decesso: diversamente, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione (articolo 2946 del Codice civile).
Decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del coniuge lavoratore o pensionato (anche per partner in unioni civili), indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Indennità una tantum ai superstiti
L’indennità una-tantum è un’indennità concessa su domanda ai superstiti dell’assicurato, il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, nel caso in cui non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti (articolo 1, comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335).
L’indennità viene erogata nell’importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata e calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione, per i periodi inferiori all’anno.
L’importo è ripartito fra i beneficiari in base ai criteri per la pensione ai superstiti. Nel caso in cui a un superstite non spetti l’indennità perché destinatario di rendita INAIL o in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l’intera indennità deve essere ripartita tra gli altri superstiti che ne hanno titolo.