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Fisco, niente responsabilità in solido

di Filippo Davide Martucci

29 Luglio 2016 09:00

Non è più applicabile la responsabilità solidale a carico dell'amministratore o consulente fiscale: sanzioni a carico esclusive di società ed enti con personalità giuridica.

Con sentenza n. 4775 dell’11 marzo 2016, la Cassazione si è occupata del principio di riferibilità delle sanzioni tributarie. Nel caso in oggetto, il ricorrente riteneva illegittimo l’addebito, quale co-autore delle violazioni di una SRL, di imposte evase da una società di capitali dotata di personalità giuridica. In primo grado si dava ragione al ricorrente, mentre in appello si legittimavano le sanzioni a titolo di concorso perché i fatti ascritti non risultavano contestati: indebito profitto per omesso versamento di tributi e contributi previdenziali, con connesso guadagno personale a titolo di compensi per l’attività svolta con l’utilizzo di studi professionali. In capo al ricorrente era posta anche un’obbligazione civile: responsabilità solidale con la società per le imposte e sanzioni da questa dovute.

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In Cassazione, il contribuente segnalava la violazione e falsa applicazione dell’art.7 del Dl 269/2003, degli art. 5, 9 e 11 del DLgs. n. 472/1997, nonché dell’art. 2697 cc; inapplicabilità e comunque non duplicabilità delle sanzioni in quanto esclusivamente imputabili alla SRL e ai suoi legali rappresentanti (artt. 62 del DLgs n. 546/1992 e 360, comma 1, n.3, cpc).

La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha spiegato che il DL n. 269/2003, art. 7, comma 1, (conv. nella Legge 326/2003) pone in via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale, prevedendo espressamente, al comma 3, che alla situazioni previste dalla norma non sono più applicabili le regole del DLgs n. 472/1997.

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In particolare, non è più applicabile la responsabilità solidale a carico dell’amministratore (anche di fatto – secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale) prevista dall’art. 11 di detto decreto. La disposizione di diritto transitorio di cui all’art. 7, comma 2 del menzionato decreto ha statuito che la nuova disciplina non ha efficacia retroattiva e si applica, qualora le violazioni siano contestate o le sanzioni irrogate, posteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Nel caso di specie, infine, l’atto di contestazione porta data successiva all’entrata in vigore del DL 269/2003, conv. nella Legge 326/2003. Da ciò discende l’applicabilità della nuova disciplina (cfr. Cass. n.13730/2015, 25993/2014).