Categorie protette: come chiedere l’inserimento, la domanda

di Barbara Weisz

Pubblicato 14 Giugno 2016
Aggiornato 17 Febbraio 2017 09:52

Domanda e istruzioni per l'accesso all'incentivo per assunzione disabili introdotto dal Jobs Act: requisiti, importo e procedura.

Ecco le istruzioni per datori di lavoro che effettuano nel 2016 assunzioni di persone con disabilità, incentivate dal Jobs Act: sono contenute nella Circolare INPS 99/2016, che regolamenta beneficiari ammessi, misura dell’incentivo, domanda e utilizzo dell’agevolazione. Il riferimento normativo è l’articolo 10 del decreto legislativo 151/2015, che fissa le percentuali di incentivo sulla retribuzione mensile, a seconda del rapporto di lavoro.

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Incentivo assunzione

  • 70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali: assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con ridotta capacità lavorativa superiore al 79% o con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali: assunzione disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79%.

L’incentivo spetta per 36 mesi oppure per 60 mesi nell’unico caso di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti riduzione di capacità lavorativa superiore al 45%, ai quali il beneficio spetta anche se il contratto è a tempo determinato, per tutta la durata del rapporto, purché pari o superiore a un anno. In caso di somministrazione, l’incentivo non è fruibile se il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore.

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Requisito fondamentale: le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato devono determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati in azienda negli ultimi 12 mesi. Ci sono delle eccezioni: l’incentivo si può applicare se l’incremento occupazionale non viene raggiunto a causa di dimissioni, pensionamenti, invalidità, riduzione volontaria del’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa. Non si applica, invece, se si sono verificati nei 12 mesi precedenti licenziamenti per riduzioni di personale.

La domanda di incentivo

La domanda si presenta all’INPS, indicando dati del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, tipologia di disabilità, rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata, l’importo dell’imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità. Può essere presentata sia per assunzioni già in corso iniziate dopo l’1 gennaio 2016, sia per rapporti di lavoro non ancora iniziati.

Si utilizza il modulo di istanza online151-2015“, che si trova all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente“, sul sito dell’INPS. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “Servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Entro 5 giorni dalla presentazione, l’INPS risponde in via telematica e comunica la prenotazione dell’incentivo: a questo punto il datore di lavoro, se ancora non lo ha fatto, deve procedere all’assunzione entro 7 giorni e deve darne comunicazione all’INPS entro 14 giorni dalla prenotazione, chiedendo conferma della prenotazione dell’incentivo.

L’istanza di conferma costituisce ammissione al beneficio. Dopo l’invio dell’istanza, all’interno dell’applicazione “DiResCo“, sono attribuiti i seguenti esiti, (con relativi significati):

  • APERTA: istanza di prenotazione inviata dall’interessato ma non ancora elaborata dai sistemi informativi centrali dell’INPS;
  • ACCOLTA: istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e accolta per disponibilità dei fondi;
  • RIFIUTATA PRELIMINARE: istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e rifiutata per indisponibilità dei fondi; l’istanza sarà comunque rielaborata, mantenendo la precedenza cronologica, per un tempo limite di 30 giorni;
  • RIFIUTATA DEFINITIVA: dopo 30 giorni l’istanza “rifiutata preliminare” si trasforma in “rifiutata definitiva”;
  • SCADUTA: istanza di prenotazione precedentemente accolta dai sistemi informativi centrali, cui non ha fatto seguito la comunicazione di conferma dell’interessato;
  • ANNULLATA: istanza annullata dall’interessato o dalla Sede competente;
  • CONFERMATA: istanza di prenotazione accolta, cui ha fatto seguito la domanda definitiva del datore di lavoro.

L’accoglimento della domanda comporta l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Y” che, dal gennaio 2016, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 13, della legge 68/1999, come modificato dall’art. 10, d.lgs. 151/2015”. La circolare INPS contiene tutte le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens e per i datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG.