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Dipendenti pubblici: dal 30 giugno anticipo TFS e TFR

di Anna Fabi

18 Giugno 2020 14:29

Via libera all'anticipo fino a 45mila euro sulla liquidazione ai dipendenti pubblici in pensione: decreto in Gazzetta, regole e procedura.

Diventa operativo l’anticipo del Trattamento di fine servizio (TFS) o del Trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici che vanno in pensione, in attuazione del decreto legge sulla Quota 100 (articolo 23, comma 7, dl n. 4/2019): il Dpcm  n.51 del 22 aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno, in vigore dal prossimo 30 giugno.

Il tanto atteso decreto autorizza l’anticipo fino a 45mila euro della buonuscita, pensato per la pensione con Quota 100 e non solo: consente infatti a chi lascia il lavoro nella PA a fine servizio di non dover attendere la scadenza dei termini fissati dalla legge, vale a dire 24 mesi  in caso di pensione anticipata e 12 mesi per quella di vecchiaia o per anzianità di servizio.

I soggetti interessati all’anticipo del trattamento di fine rapporto o servizio potranno richiedere ad una delle banche aderenti (l’elenco sarà pubblicato sul sito dell’ABI) un prestito garantito dalla propria liquidazione in attesa che il trattamento venga erogato.

Beneficiari

Il richiedente può essere un soggetto cessato dal servizio alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in quota 100 o ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In pratica, si tratta di coloro che sono andati in pensione con la Quota 100 (62 anni e 38 di contributi), a 67 anni di età, con 42 e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) o, ancora, prima del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del DL 4/2019).

Sono esclusi i soggetti registrati nella centrale rischi della Banca d’Italia, oppure coloro per i quali il TFS/TFR  sia destinato al coniuge separato o divorziato.

Domanda e anticipo TFR/TFS

La domanda di certificazione del diritto all’anticipo dovrà essere presentata dal richiedente all’ente erogatore (in genere l’INPS ma comunque l’elenco sarà pubblicato sul sito della Funzione Pubblica) secondo le modalità indicate dalla propria cassa.

Le amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai propri dipendenti la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto. Nel caso dell’INPS si dovranno seguire le istruzioni che saranno pubblicate online in apposita sezione.

L’ente erogatore, entro 90 giorni dalla domanda, comunicherà al richiedente l’autorizzazione o il rigetto della domanda. Una volta ottenuta la certificazione si potrà andare in banca e chiedere l’anticipo. La banca notifica all’ente erogatore la stipula del contratto entro 30 giorni, infine nei successivi 15 giorni l’anticipo della liquidazione sarà accreditato sul conto del richiedente.

Gli interessi pagati saranno detraibili al 50% dalla dichiarazione dei redditi. Sarà l’ABI, in seguito alla firma dell’accordo quadro, a definire tutti i dettagli tecnici per l’erogazione dell’anticipo, tra cui i tassi di interesse.

=> Riscatto TFR e TFS: procedura INPS online

Un Fondo di garanzia statale interverrà nel caso in cui l’ente erogatore sia impossibilitato a rimborsare alla banca l’importo dell’anticipo.