Tratto dallo speciale:

Superbonus 110%: tutti i documenti da produrre e verificare

di Barbara Weisz

27 Aprile 2021 13:56

Tutti i documenti da predisporre e verificare per utilizzare il Superbonus 110%, in attesa di semplificazioni: la checklist dei Commercialisti.

Dai documenti che attestano la proprietà o la detenzione dell’immobile alle relazioni tecniche, dagli atti di cessione ai  pagamenti: è lunga la lista della documentazione da presentare e verificare per poter applicare il Superbonus 110%. Un provvedimento che subirà a breve una semplificazione burocratica tramite un decreto previsto per maggio, citato nel recente PNRR.

Per la proroga della detrazione fino al 2023, saltato l’appuntamento con il Recovery Plan resta l’ipotesi della Legge di Bilancio. L’agevolazione, per il momento resta applicabile per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, solo in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023. Nel frattempo, i Commercialisti hanno aggiornato il documento di ricerca “Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus” con la check list dei controlli.

=> Superbonus 110%: vademecum per la conformità

Superbonus e Sismabonus: documenti per il visto di conformità

Nel documento del CNDCEC viene fornito un quadro d’insieme dei controlli necessari per il visto di conformità sulla comunicazione all’Agenzia delle Entrate che attesta il diritto alla detrazione d’imposta. Ci sono una serie di fasi per la richiesta del Superbonus 110%, che sottintendono specifici obblighi documentali. Vediamo di seguito l’elenco completo (sul sito dei Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili è anche possibile scaricare modulistica e fac-simili, previa registrazione).

  • Atto di proprietà o disponibilità dell’immobile: certificato catastale (per il proprietario), contratto di locazione o di comodato, stato di famiglia per familiari conviventi. Ci sono poi casi specifici, ad esempio la sentenza di separazione dal coniuge intestatario).
  • Certificato catastale dell’immobile oggetto di intervento o domanda di accatastamento.
  • Abilitazioni amministrative: CIL, CILA, atto depositato in Comune con la data di inizio lavori o, se non previste, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
  • Comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori: comunicazione preventiva all’ASL di competenza, relazione energetica di progetto, copia dell’asseverazione della classe di rischio sismico dell’edificio.
  • APE (Attestato di prestazione energetica) ante intervento e post intervento.
  • Atto di cessione dell’immobile.
  • Fatture e altri documenti di spesa.
  • Bonifici bancari o postali.
  • Dichiarazioni sostitutive sul rispetto del limite massimo di spesa ammissibile; sulla presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi; attestante che l’immobile oggetto di intervento non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o professionale; attestante la presenza di reddito imponibile; attestante che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti; che non si è beneficiato del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un numero superiore a due unità immobiliari.
  • Documentazione su parti comuni.
  • Ricevuta ENEA di trasmissione della scheda descrittiva (Modelli C e D – Decreto “Requisiti – Ecobonus”): solo per gli interventi di efficienza energetica.
  • Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea (Ecobonus) o di presentazione allo sportello unico (Sismabonus).
  • Polizza RC del tecnico sottoscrittore.
  • Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.

=> Superbonus 110%, procedure e documenti

L’eventuale scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura, comporta l’invio di apposita Comunicazione all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.