Tratto dallo speciale:

Tirocini: Linee guida Governo e Regioni

di Noemi Ricci

Pubblicato 7 Febbraio 2013
Aggiornato 24 Giugno 2013 12:17

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le Linee guida in materia di tirocini e stage aziendali previste dalla Riforma, dopo l'Accordo firmato con Regioni e Province Autonome.

Il Ministero del Lavoro ha comunicato le “Linee guida in materia di tirocini” previste dalla Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012 entrata in vigore il 18 luglio 2012) a seguito dell’accordo siglato tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano lo scorso 24 gennaio.

Una volta terminato l’iter legislativo, gli enti locali dovranno adeguare la normativa agli standard minimi entro sei mesi dalla data dell’Accordo: indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro; ricorso al tirocinio solo per attività che necessitano un periodo formativo; divieto di sostituzione, con tirocinanti, di lavoratori a termine in periodi di picco o di quelli assenti per malattia, maternità o ferie.

L’obiettivo, oltre ad evitare un uso distorto e illegittimo dell’istituto, è quello di aderire al “quadro per la qualità dei tirocini”, adottato dalla Commissione Europea il 18 aprile del 2012, riconoscendo nel tirocinio uno strumento fondamentale per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

=> Leggi: Riforma di Stage e Tirocini, compensi e requisiti 2013

Aziende ospitanti

Non possono attivare tirocini le imprese che hanno effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti o che hanno avviato procedure di cassa integrazione per attività equivalenti. In generale possono farlo:

  • PMI fino a 5 dipendenti: massimo 1 tirocinante o stagista
  • PMI da 6 a 20 dipendenti: massimo 2 tirocinanti o stagisti
  • PMI oltre i 20 addetti: massimo pari il 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.

=>Leggi le nuova disciplina su stage aziendali e tirocini

Formativi e di orientamento, attivati nel periodo di transizione tra scuola e lavoro per giovani che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi: massimo 6 mesi.
Inserimento o reinserimento
nel mercato del lavoro di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, o beneficiari di ammortizzatori sociali: massimo 12 mesi.
Orientamento, formazione, inserimento o reinserimento di disabili (di durata fino a 24 mesi), lavoratori svantaggiati  e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale (durata non superiore ai 12 mesi).

Le Regioni e le Province autonome avranno la facoltà di disciplinare misure di agevolazione e deroghe alla durata e ripetibilità.

 => Leggi cosa cambia con la Riforma del Lavoro per gli stage in azienda

Viene inoltre specificato che nei limiti di durata indicati, «il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio».

Attivazione

I tirocini si attivano tramite Convenzione tra soggetti promotori e ospitanti, anche per diverse tipologie di tirocini, a cui si allega il piano formativo individuale di ciascun tirocinante contenente:

  • anagrafica dei tre soggetti
  • elementi descrittivi del tirocinio
  • specifiche del progetto formativo
  • diritti e doveri di ciascuno.

Le parti che hanno siglato l’Accordo dovranno poi definire le politiche di avviamento al lavoro e le misure di incentivazione nel privato per la trasformazione del tirocinio in contratti di lavoro. Pur non configurandosi come un rapporto di lavoro, il tirocinio è infatti finalizzato all’acquisizione di competenze professionali ed all’inserimento e reinserimento lavorativo.

=>Scarica le linee guida in materia di tirocini