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Rimborso Canone RAI: chiarimenti del Fisco

di Barbara Weisz

Pubblicato 31 Agosto 2016
Aggiornato 6 Settembre 2016 16:53

L'Agenzia delle Entrate pubblica le FAQ sul rimborso canone RAI in bolletta: termini di presentazione, causali, istanza di rimborso, pagamento, casi particolari.

Dal prossimo 15 settembre sarà possibile inviare telematicamente le richieste di rimborso Canone RAI in bolletta, mentre per la presentazione cartacea i termini sono già aperti: il Fisco fornisce una serie di chiarimenti per i contribuenti che, dopo aver ricevuto dallo scorso luglio le prime bollette con l’addebito delle rate dell’abbonamento alla tv di stato, rilevano errori e chiedono il rimborso. Ricordiamo innanzitutto che la domanda di rimborso va presentata utilizzando i moduli pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e su quello della RAI. Dal 15 settembre, sarà disponibile anche l’applicazione web per l’invio telematico.

=> Rimborso canone RAI: modello e istruzioni

Nel frattempo, le domande di rimborso si possono inviare con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La domanda deve essere presentata dal titolare del contratto di elettricità, o dai suoi eredi. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oltre ai tradizionali strumenti informativi, è disponibile una sezione di FAQ, risposte alle domande più frequenti, sul rimborso canone RAI.

=> Rimborso Canone RAI: istruzioni per la domanda

Possono chiedere il rimborso coloro che hanno erroneamente ricevuto in bolletta  un addebito relativo al Canone RAI, e hanno pagato quindi una somma non dovuta. Ecco quali sono i casi previsti:

  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1);
  • il richiedente o un altro componente della famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
  • il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria o dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).

Se la motivazione è diversa da quella sopra elencate, il contribuente la riassume sinteticamente nell’apposito spazio del modello e indica il codice 6. L’Agenzia delle Entrate effettua i controlli sulle istanza presentate. Nel caso in cui la domanda venga accolta, il rimborso viene effettuato direttamente dall’impresa elettrica nella bolletta. Dal momento in cui ricevono l’ok delle Entrate, le imprese elettriche hanno 45 giorni di tempo per versare il rimborso con la prima fattura utile. Se il rimborso dell’impresa elettrica non va a buon fine, il pagamento viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate  Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV.

Il modello e l’istanza di rimborso sopra descritte sono utilizzabili solo per le rate erroneamente addebitate relative al Canone RAI 2016, non possono essere utilizzati per richieste relative agli anni precedenti.

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