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Cessione Bonus edilizi: deroghe e scadenze sulla Comunicazione

di Alessandra Gualtieri

13 Ottobre 2022 09:00

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Comunicazione tardiva di sconto fattura o cessione bonus edilizi: istruzioni di versamento della sanzione per chi si avvale della remissione in bonis.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per il versamento della sanzione da pagare per chi si avvale della remissione in bonis, in caso di invio tardivo della comunicazione di esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura dei bonus edilizi, mettendosi in regola entro i termini della prima dichiarazione dei redditi successiva alla scadenza prevista (30 novembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue del 2020.

Con la Risoluzione n. 58 dell’11 ottobre 202, le Entrate illustrano le modalità per il versamento della sanzione in caso di remissione in bonis ai fini della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, relativa al Superbonus e alle altre detrazioni sui lavori edilizi.

Remissione in bonis per sconto fattura e cessione crediti

La remissione è infatti ammessa anche per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come chiarito dalla Circolare n. 33/E del 6 ottobre, che al paragrafo 5.4 aveva già chiarito come, in presenza di determinate condizioni (es.:con accordo per la cessione del credito) sia permesso inviare la comunicazione dopo i termini di legge, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis. Questo è possibile se la violazione non è stata ancora constatata e non è iniziata alcuna attività di accertamento.

Compilazione F24 Elide per i bonus edilizi

Per farlo, bisogna pagare la sanzione nella misura minima (250 euro) tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”. Nel modello va indicato il codice fiscale del primo cessionario o fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura, con il codice identificativo 10, denominato “cessionario/fornitore”.

Nella sezione “Contribuente” vanno indicati:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, codice fiscale e dati anagrafici del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto mentre, per lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, codice fiscale e dati anagrafici del condominio oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
  • nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” codice fiscale del primo cessionario o fornitore che ha acquistato il credito, con codice “10” nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va riportato il codice fiscale di uno di essi.

Nella sezione “Erario ed altro” vanno indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”,
  • nel campo “elementi identificativi” nessun valore,
  • nel campo “codice” il codice tributo 8114.

Nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

Calendario scadenze e deroghe

Di norma, la comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. Per quanto riguarda la cessione delle rate residue non fruite in detrazione, la comunicazione deve essere inoltrata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, era previsto di inviare la comunicazione entro il 29 aprile scorso.  Ebbene, dopo la proroga concessa dal Decreto Bollette per la comunicazione dell’opzione al 15 ottobre per soggetti IRES e Partite IVA, la Circolare n.33 dello scorso 6 ottobre interviene su questo punto concedendo una nuova deroga nei casi in cui è possibile l’applicazione della remissione in bonis:

Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2021, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). La trasmissione della nuova Comunicazione entro il termine di cui sopra è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata.

Le Comunicazioni trasmesse nel mese di novembre possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.

Si può usufruire della remissione in bonis anche per la trasmissione della Comunicazione della cessione delle rate residue successive alla prima, relative alle detrazioni maturate per spese sostenute nel 2020. In tali casi, la prima rata è stata detratta nella dichiarazione dei redditi 2021 (relativa all’anno d’imposta 2020).

L’adempimento riguarda la cessione del credito per interventi che danno diritto a detrazioni per lavori di ristrutturazione, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, compreso il Superbonus. I beneficiari dovranno indicare l’importo complessivo del credito ceduto o dello sconto.