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Dichiarazione Redditi e Modello 730: per chi scatta l’obbligo e l’esonero

di Anna Fabi

16 Maggio 2024 12:11

Ecco chi sono i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, i casi di esonero e le sanzioni per omessa dichiarazione.

La presentazione del Modello 730, soprattutto se si ricorre alla versione precompilata, comporta una serie di vantaggi: il contribuente non deve eseguire calcoli, ottiene i rimborsi in automatico e non è soggetto a controlli fiscali se non apporta modifiche.

Ma chi sono i soggetti che hanno l’obbligo di presentare il 730 e chi invece può godere di un esonero? Vediamo in questo articolo le diverse fattispecie e le opzioni a disposizione per essere in regola con la dichiarazione dei redditi 2024.

Chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi

Il contribuente è esonerato dalla denuncia dei redditi in una serie di casi particolari, dettagliati nelle istruzioni di compilazione dei Modelli 730 e Redditi.

La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali IRPEF non sono state trattenute o sono state applicate ritenute in misura inferiore al dovuto. Anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi da locazione di fabbricati con cedolare secca.

Chi non ha obbligo di fare dichiarazione dei redditi?

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente un reddito:

  • da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati;
  • esclusivamente da lavoro dipendente o pensione o in aggiunta il reddito da abitazione principale (tali redditi devono essere corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio);
  • le prime due fattispecie combinate;
  • da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
  • esente (rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali);
  • soggetto a imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca) come ad gli interessi sui BOT o altri titoli del debito pubblico;
  • soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta come gli interessi sui conti correnti bancari o postali o i redditi derivanti da lavori socialmente utili.

Nei casi di esonero dal 730 rientrano anche quelli sotto una certa soglia di reddito (in base alle voci).

  • Da terreni e/o fabbricati: limite reddituale di 500 euro;
  • da lavoro dipendente o assimilato: limite reddituale di 8.176 euro (periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni);
  • da pensione: limite reddituale di 8.500 euro (periodo di pensione non inferiore a 365 giorni);
  • da pensione, insieme a quello dei terreni, dell’abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.): limite reddituale di 8.000 euro;
  • pensione e altre tipologie di reddito (reddito complessivo calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze): 8.500 euro;
  • da assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli): limite reddituale di 8.500 euro;
  • assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (ad esempio i compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal SSN): limite reddituale di 5.500 euro;
  • per compensi derivanti esclusivamente da attività in bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche: limite di reddito pari a 30.658,28  euro
  • per compensi da attività sportive
    • derivanti esclusivamente da attività sportive nel settore del dilettantismo svolte dal 1° gennaio al 30 giugno 2023: limite di reddito pari a 30.658,28  euro,
    • derivanti esclusivamente da attività sportive nel settore del dilettantismo svolte dal 1° luglio al 31 dicembre 2023: limite massimo di 15.000,
    • derivanti esclusivamente da attività nel settore del professionismo svolte dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 da sportivi under 23: limite massimo di 15.000.

In presenza di IMU dovuta, il contribuente sarà esonerato dall’obbligo di dichiarazione dei redditi solo se non produce redditi da contratti di locazione. In tal caso permane l’obbligo di  dichiarazione dei redditi e di versamento delle imposte (ordinarie o cedolare secca) con relative addizionali.

Obbligo 730/2024: chi deve presentarlo?

Sono tenuti a presentare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi i contribuenti che hanno percepito nell’anno d’imposta 2023 redditi:

  • da lavoro dipendente e  assimilati;
  • da terreni, fabbricati, capitale;
  • da lavoro autonomo a partita IVA (non esercitate abitualmente);
  • diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D. 

Come anticipato sopra, il 730 dovrà essere comunque presentato nel caso in cui le addizionali IRPEF non siano state trattenute o lo siano state ma in misura inferiore a quella dovuta.

=> SCARICA MOD. 730/2024 e ISTRUZIONI

Chi può utilizzare il Modello 730?

In generale, possono presentare il Modello 730 i contribuenti che quest’anno sono:

  • pensionati o dipendenti (compresi gli Italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa Cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre scorso a giugno;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2017 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA. 

Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2023 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e/o alcuni assimilati. In questo caso nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

I contribuenti che presentano il 730, dal 2024 possono compilare anche i corrispondenti quadri del modello Redditi PF (RM e RT e il modulo RW) per redditi da fonte estera. In questo caso, se si opta per il solo 730/2024, il quadro da compilare è il nuovo Quadro W.

Cosa succede se non faccio la dichiarazione dei redditi?

Chi omette di presentare la dichiarazione dei redditi senza possedere i requisiti per godere dell’esonero, può andare incontro a conseguenze amministrative (sanzioni) ma anche penali (reato di evasione fiscale, punibile anche con la reclusione per importi superiori a 50mila euro).

La dichiarazione dei redditi risulta “omessa” se le imposte dovute e non dichiarate superano i 50.000 euro e se non non viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza di legge (30 settembre per il 730 e 30 novembre per il modello Redditi).

Quanto si paga per mancata dichiarazione dei redditi?

La sanzione per omessa dichiarazione dei redditi, va dal 120% al 240% dell’importo complessivo delle imposte dovute. La sanzione minima è comunque pari a 250 euro (può arrivare fino a 1.000 euro per chi è a debito).

In caso di redditi prodotti all’estero, scatta un aumento di 1/3 della sanzione minima applicabile.

La sanzione può essere aumentata fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

L’importo effettivo della sanzione per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi è dato dall’ammontare delle imposte relative agli imponibili accertati, al netto delle ritenute alla fonte operate sui redditi accertati e delle detrazioni spettanti.