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I nuovi contratti di solidarietà 2014

di Barbara Weisz

Pubblicato 23 Aprile 2014
Aggiornato 18 Marzo 2015 18:48

Rifinanziato il fondo per la riduzione contributiva alle aziende, in arrivo i nuovi criteri per individuare i beneficiari: le modifiche al contratto di solidarietà analizzate dai consulenti del lavoro.

Per accedere alle agevolazioni contributive sui contratti di solidarietà le aziende dovranno rientrare nei criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro nei limiti delle disponibilità del Fondo, rifinanziato con 15 milioni annui: sono le novità previste dal Dl 34/2014, decreto lavoro con cui il Governo Renzi ha dato l’avvio all’attuazione del Jobs Act ponendo la fiducia alla Camera.

=> Contributo per il contratto di solidarietà, quando spetta

Le novità sui contratti di solidarietà sono analizzate da una circolare della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro (n. 9 del 22 aprile 2014). Il riferimento normativo è l’articolo 6, comma 4, del Dl 510/1996, convertito nella legge 608/1996 e prevede un’agevolazione contributiva (previdenziale e assistenziale) per le aziende che stipulano contratti di solidarietà, per un massimo di due anni.

Riduzione contributiva

La riduzione è parametrata ad orario di lavoro e collocazione geografica dell’impresa:

  • per riduzioni superiori al 20% spetta una riduzione contributiva del 25%. Se l’azienda si trova nelle aree svantaggiate, la riduzione sale al 35%.
  • per riduzioni superiori al 30%: spetta una riduzione nella misura del 35%. Se l’azienda è in un’area svantaggiata, riduzione al 40%.

In pratica, l’impresa che stipula un contratto di solidarietà (serve specifico accordo sindacale), retribuisce a suo carico le sole ore effettivamente lavorate (mentre per quelle non prestate per effetto della riduzione c’è l’intervento della cassa straordinaria nella misura del 70%), e in più recupera sulle ore a suo carico una parte dei contributi previdenziali ed assicurativi ordinariamente dovuti.

=> Contratto di Solidarietà: le aziende non perdono il TFR

Nuove risorse

Questa riduzione contributiva è subordinata alla disponibilità del Fondo per l’occupazione, circostanza che di fatto negli ultimi anni aveva reso non utilizzabile il beneficio (l’ultimo sblocco dei fondi risaliva ai contratti di solidarietà stipulati entro il 31 dicembre 2005).

Nuovi beneficiari

Ebbene, ora il fondo è stato rifinanziato con 15 milioni, e questa è una delle due novità introdotte con il decreto Renzi. La seconda consiste nell’individuazione di criteri che limitino il perimetro delle aziende beneficiarie. Questi criteri saranno fissati da apposito DM Lavoro ed Economia. Entrambe sono previste dall‘articolo 5 del Dl 34/2014, in vigore dal 21 marzo (in corso di conversione in legge), che va a modificare il Dl 510/1996, aggiungendo all’articolo 6 il comma 4-bis.

Procedura

Il datore di lavoro dovrà presentare specifica richiesta di accesso al beneficio alla sede INPS competente, che provvederà ad attribuire il codice autorizzazione “7K” (“Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all’art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608”).

=> Contratto di solidarietà: istruzioni INPS

La circolare ricorda che la verifica della riduzione dell’orario (utile per stabilire la misura percentuale di riduzione dei contributi) deve essere effettuata in relazione al singolo lavoratore e per singolo mese. Di conseguenza, le eventuali retribuzioni ultramensili seguono lo stesso regime previdenziale stabilito nel mese di appartenenza.

22 aprile 2014 dei consulenti del Lavoro