Lavoro accessorio: innalzato il limite di utilizzo dei voucher

di Nicola Santangelo

Pubblicato 9 Settembre 2015
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

Limite dei compensi da versare allo stesso lavoratore tramite voucher innalzato a 7.000 euro netti. E’ questa una delle più importanti modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/2015 di riordino dei contratti. Il Jobs Act, in pratica, ha tentato di rendere maggiormente accessibile il lavoro accessorio ampliando il tetto massimo dei voucher ossia i buoni attraverso i quali viene garantito il pagamento della prestazione.

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Il lavoro accessorio ha la finalità di regolamentare specifiche prestazioni lavorative, definite appunto accessorie, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario. Il pagamento avviene attraverso voucher del valore nominale di 10 euro lordi (7,50 euro netti). Sono garantite le coperture previdenziale Inps e assicurativa presso l’INAIL. E’ possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto del limite di 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) percepiti dal lavoratore in un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Tale limite, precedentemente pari a 5.000 euro, è stato recentemente innalzato dall’articolo 48, comma 1 del D.Lgs. 81/2015. Lo stesso articolo prevede che il limite annuo dei compensi economici sia rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare, per l’anno 2015, 2.020 euro netti (2.693 euro lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite massimo di 7.000 euro netti. E’ stato, inoltre, introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori e liberi professionisti di acquistare i voucher esclusivamente con modalità telematiche. E’, infine, previsto l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa.