Figli a carico: compensi in dichiarazione dei redditi

Risposta di Barbara Weisz

20 Luglio 2017 09:43

R.C. chiede:

Mio figlio ha ricevuto un compenso dall’INPS, nell’ambito del progetto Garanzia Giovani, svoltosi nei primi 6 mesi del 2016. Per la quota pagatagli (1.400 euro) ha ricevuto una certificazione, mentre lo studio presso cui ha svolto il progetto, ai fini della dichiarazione dei redditi, si è detto senza alcun obbligo di certificazione, diversamente da quella di fatto consegnata per il compenso da lavoro autonomo occasionale percepito nel 2016 presso il medesimo studio. E’ corretto?

Se il compenso relativo al progetto Garanzia Giovani è stato interamente versato dall’INPS è corretta l’informazione che le hanno dato: basta la certificazione INPS. Se invece c’è una parte fosse stata pagata dallo studio, allora anche loro dovrebbero emettere la relativa certificazione unica.

In ogni caso, se il reddito annuo di suo figlio rientra nel limite per essere considerato fiscalmente a carico, 2.840,51 euro, lei non deve inserire in dichiarazione tale reddito, pur applicando le relative detrazioni. Se invece è superiore alla soglia massima non può essere considerato a suo carico e di conseguenza non potrà applicare la detrazione.

=> Detrazioni per carichi di famiglia

Il tetto di reddito si considera al lordo degli oneri deducibili, e comprende anche i seguenti redditi:

  • reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni,
  • retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto
  • esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
  • reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

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Risposta di Barbara Weisz