Cessione Superbonus: Comunicazione entro il 4 aprile senza remissione in bonis

di Barbara Weisz

3 Aprile 2024 09:33

Superbonus: in scadenza la comunicazione al Fisco su cessione credito e sconto in fattura, dopo il 4 aprile niente remissione in bonis entro il 15 ottobre.

Diventa tassativo il termine del 4 aprile per inviare all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione su cessioni del credito e sconto in fattura effettuati nel 2023, oppure sulle rate residue relative a spese degli anni precedenti.

E’ stata infatti eliminata la possibilità di avvalersi della remissione in bonis, che consentiva l’adempimento in ritardo, fino al 15 ottobre, con il pagamento di una multa da 250 euro.

Vediamo come è cambiata la disciplina.

Niente remissione in bonis per agevolazioni edilizie

La disposizione è contenuta nell’articolo 2 del decreto 39/2024, ossia il nuovo Decreto Superbonus in vigore dal 30 marzo 2024, e preclude la remissione in bonis nel caso delle Comunicazioni sulle cessioni del credito legati a bonus edilizi. Invece, resta applicabile per l’accesso ad altri benefici fiscali.

Si tratta di un istituto regolato dall’articolo 2 del decreto legge 16/2012. In base al quale la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa.

A meno che la violazione non sia già stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, si può rimediare inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (quest’anno, il 15 ottobre), pagando una sanzione di 250 euro.

Comunicazione cessioni: scadenza 4 aprile

Le comunicazioni 2024, per effetto della proroga contenuta nel provvedimento del 21 febbraio scorso dell’Agenzia delle Entrate, vanno inviate entro il prossimo 4 aprile.

Il nuovo decreto stabilisce che questo è il termine ultimo anche per le dichiarazioni sostitutive, normalmente ammesse fino al quinto giorno del mese successivo a quello dell’invio originario.

NB: in virtù del provvedimento di proroga, sono previste anche alcune semplificazioni, che si traducono nell’esonero dell’invio – previsto entro la stessa data – delle comunicazioni sulle cessioni del credito da parte degli amministratori di condominio nel caso in cui tutti i condomini dell’immobile abbiano optato per la cessione o lo sconto. Resta invece obbligatoria la comunicazione nel caso in cui anche un solo condòmino abbia scelto la detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi.

Il perchè della stretta: contenere il deficit

La ratio è quella di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie al monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito. La stima è necessaria per valutare l’andamento dei conti pubblici, in considerazione dell’impatto che le cessioni dei crediti edilizi hanno sul deficit.

Proprio per arginare ulteriori aggravi di spesa, lo stesso decreto 39/2024 ha sostanzialmente eliminato le ipotesi di cessione del credito e sconto in fattura che ancora erano ammesse. Anche per condomini che avevano deliberato i lavori e presentato il titolo edilizio entro il 17 febbraio del 2023 ma poi non hanno iniziato gli interventi edilizi.

Una stretta che mira a limitare il più possibile il mercato delle cessioni dei crediti edilizi per evitare di appesantire i conti pubblici.