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Contratti di assunzione: ecco i nuovi obblighi di informazione

di Teresa Barone

Pubblicato 17 Maggio 2023
Aggiornato 19 Maggio 2023 21:04

Cambiano gli obblighi di informazione per i datori di lavoro: ecco cosa inserire nella lettera di assunzione e cosa viene segnalato solo nel contratto collettivo.

Il Decreto Lavoro D.L. n. 48/2023) ha introdotto alcune semplificazioni relative agli obblighi di informazione che riguardano i contratti, riducendo i dati che devono essere riportati nella leggera di assunzione.

I datori di lavoro non sono più obbligati (come previsto dallo scorso 13 agosto in ottemperanza al cosiddetto Decreto Trasparenza, DLgs 104/2022) a inserire nella lettera di assunzione alcune specifiche informazioni, rimandando a quanto previsto dai CCNL.

Quali dati deve contenere il contratto individuale

In base alle novità del Decreto Lavoro, in vigore il 5 maggio 2023, una parte delle informazioni dovrà comunque essere indicata nel contratto individuale:

  • identità delle parti;
  • luogo di lavoro;
  • sede o domicilio del datore di lavoro;
  • inquadramento, livello e qualifica;
  • data di inizio del rapporto di lavoro;
  • tipologia di rapporto di lavoro;
  • contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro.

Quali dati possono rimandare ai CCNL o aziendali

Le restanti informazioni, invece, saranno indicate solo nella contrattazione collettiva, anche aziendale:

  • durata del periodo di prova;
  • diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro;
  • durata del congedo per ferie, nonché’ degli altri congedi;
  • procedura, forma e termini del preavviso;
  • importo iniziale della retribuzione e indicazione del periodo e delle modalità di pagamento
  • programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario;
  • variabilità della programmazione del lavoro, se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale programmato;
  • Enti e Istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi.