Bonus Ristrutturazione: comproprietà e incapienza

Risposta di Barbara Weisz

4 Agosto 2021 10:15

Alfonso chiede:

Nel caso di incapienza da parte del comproprietario che ha effettuato il bonifico e a cui è stata intestata la fattura, la detrazione fiscale può essere utilizzata in tutto o in proporzione dall’altro comproprietario?

Il comproprietario può utilizzare l’agevolazione anche se non è intestatario unico della fattura purché abbia effettivamente sostenuto le spese, indicandolo comunque in fattura. In altri termini, per utilizzare il bonus ristrutturazione bisogna effettivamente aver pagato per i lavori, con indicazione specifica in fattura.

Lo spiega la Guida alle Ristrutturazione edilizie dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di due comproprietari di un immobile:

se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Quindi, se in fattura è indicata la spesa da lei sostenuta, lei ha diritto alla relativa percentuale di detrazione.

=> Bonus lavori in caso di incapienza

In ogni caso, c’è la possibilità di utilizzare l’agevolazione se non si può applicare la detrazione, ad esempio per incapienza o insufficienza dell’imposta. Ci sono le due ben note alternative: lo sconto applicato direttamente dal fornitore oppure la cessione del credito (ad esempio, a un banca).  In deroga alle normali norme, queste due possibilità sono state previste, limitatamente alle spese sostenute nel 2020 e 2021, dall’articolo 121 del dl Rilancio.

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Risposta di Barbara Weisz