Arrivano con la Circolare INPS n. 31/2017 ulteriori chiarimenti sulle modifiche apportate dal D.M. del 23 febbraio 2016 a due articoli del D.M. del 30 gennaio 2015 in tema di DURC online, introducendo interessanti semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva. Ad essere modificati sono stati in particolare gli articoli che definiscono:
- l’ambito soggettivo della verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia (articolo 2);
- le regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali (articolo 5).
=> DURC online: le nuove semplificazioni
Per quanto concerne la verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia il D.M. 23 febbraio 2016 estendendo la verifica della regolarità contributiva anche alle imprese che applicano il CCNL dell’edilizia, anche se classificate in settore diverso dall’edilizia. Il comma 1 lett. a) ha infatti modificato il primo periodo dell’art. 2 comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015 nel seguente modo:
“I soggetti di cui all’art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art.6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, dalle Casse edili”.
L’Istituto ricorda poi che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili riguarda tutte le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile, nonostante risultino classificate in settore diverso, e che questo vale anche nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”. Di conseguenza l’Istituto provvederà ad aggiornare la procedura DURC online per adeguarla alle ultime novità normative e tutte le richieste di DURC online inserite d’ora in poi sui portali di INAIL e INPS saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Casse edili.
=> DURC online: le istruzioni
Per quanto riguarda invece la disciplina della verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali vengono sostituiti i commi 2 e 3 dell’art.5 del D.M. 30 gennaio 2015 includendo anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio ed eliminando la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.
Per consentire il proseguimento dell’attività imprenditoriale, vengono quindi considerate regolari le imprese i cui obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3).
La nuova normativa si applica sia alle nuove richieste di regolarità contributiva che alle richieste in istruttoria alla data di pubblicazione della Circolare INPS.
Fonte: INPS.