Tratto dallo speciale:

APe Volontaria, credito d’imposta per tutti

di Anna Fabi

20 Dicembre 2018 09:00

I chiarimenti delle Entrate, interpellate dall'INPS, in merito alla possibilità di concedere il credito d’imposta derivante dalla disciplina APe anche ai pensionati esteri e incapienti.

Con la Risoluzione n. 88/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta concesso con riferimento alla disciplina APe volontaria,  in relazione agli interessi sul finanziamento e ai premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza, può essere corrisposto dall’INPS anche a favore dei:

  •  pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolato previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;
  • pensionati rientranti nella “no tax area” (incapienti).

=> Tutti i modi andare in pensione nel 2019

Il quesito era stato posto all’Amministrazione finanziaria dall’INPS. Rispondendo all’interpello, le Entrate precisano che tale credito di imposta:

  • non rileva ai fini IRPEF, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione;
  • viene riconosciuto a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi stabiliti nei relativi contratti;
  • viene riconosciuto dall’INPS, sotto forma di rimborso che, poi, può recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’Erario.