Tratto dallo speciale:

Ristrutturazioni in condominio senza comunicazione

di Anna Fabi

21 Settembre 2018 12:16

Chiarimenti Agenzia delle Entrate per amministratori di condominio: niente obbligo di comunicazione dei lavori su parti comuni dell'edificio con trattenuta alla fonte.

I lavori di ristrutturazione effettuati su parti comuni del condominio per i quali la banca ha operato una ritenuta alla fonte in sede di pagamento non vanno indicati in dichiarazione dei redditi da parte dell’amministratore: la precisazione è fornita dall’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 67/2018, che fornisce chiarimenti anche in risposta ai dubbi formulati dagli operatori sull’applicazione delle comunicazioni all’anagrafe tributaria da parte degli amministratori di condominio.

Il riferimento legislativo è l’articolo 7, comma 9, del Dpr 605/1973, che prevede la comunicazione annuale al Fisco dell’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio, con i dati identificativi dei relativi fornitori.

In base al decreto attuativo delle Finanze del 12 novembre 1998, sono escluse dalla comunicazione una serie di operazioni: forniture di acqua, energia elettrica e gas, servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte e, con riferimento al singolo fornitore, i dati elencati dei fornitori quando l’importo complessivo degli acquisti effettuati nell’anno solare non sia superiore a 258 euro.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate specifica ora che fra i casi di esclusione sono da ricomprendersi quindi anche gliinterventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni del condominio, perché «sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’imposta sui redditi da parte degli intermediari», e quindi «sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770 – quadro SY – sezione III».

I dati dei bonifici per pagare questi lavori, fra l’altro, sono anche oggetto di comunicazione all’Anagrafe finanziaria attraverso il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici».

Risultato: non c’è obbligo di inserirli in dichiarazione.

Ricordiamo che la comunicazione dell’amministratore di condominio si effettua direttamente in dichiarazione dei redditi, compilando il quadro AC nel modello Redditi ed il quadro K nel modello 730, inserendo nella sezione I i dati necessari all’identificazione del condominio, nella sezione II i dati catastali dell’edificio condominiale oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella sezione III le informazioni relative ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi.