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Cumulo contributi da riscatto, istruzioni INPS

di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Marzo 2016
Aggiornato 14 Novembre 2017 15:25

Dal 2016 è possibile il cumulo contributi da riscatto della laurea e di periodi di congedo parentale: istruzioni INPS per le domande, la norma in Legge di Stabilitò 2016.

Diventa operativa la possibilità di cumulo contributi da riscatto della laurea e dei periodi di congedo parentale prevista dalla Legge di Stabilità 2016: le istruzioni INPS sono contenute nella circolare 44/2016, che spiega come presentare la relativa domanda con riferimento alle diverse situazioni previste.

=> Cumulo contributi per la pensione: il punto

La legge (comma 298 legge 208/2015), abolisce la precedente restrizione che impediva di cumulare le due tipologie di contributi da riscatto (tecnicamente, abolisce il comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 503/1992), e stabilisce che la «conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore» della manovra, quindi prima del primo gennaio 2016. In pratica, quindi, c’è un valore retroattivo che permette di cumulare contributi di riscatto maturati anche prima del 2016. Quindi, spiega l’INPS:

  • per le domande di riscatto presentate a partire dal primo gennaio 2016: è possibile esercitare le due facoltà di riscatto (laurea + congedo parentale) cumulativamente. La cumulabilità opera anche con riferimento a periodo precedenti il 2016, nel senso che le istanze di riscatto prensetate nel 2016 possono avere ad oggetto periodi di corso di laurea o di congedo parentale precedenti al 2016;
  • per le domande di riscatto presentate prima del 2016: non cambia nulla, sono state elaborate i base alla normativa vigente nel momento di presentazione e non vengono riaperte;
  • domande presentate nel 2015 ma non ancora elaborate: dovranno essere definite in base alla nuova normativa, quindi come se fossero state presentate dopo il primo gennaio 2016, in base a un «generale principio di efficienza e di non  aggravio del procedimento amministrativo». (Fonte: circolare INPS 44/2016)