Figurativi part-time: attuazione Legge 178/2020

Risposta di Barbara Weisz

30 Aprile 2021 11:00

Liliana chiede:

Il quesito che intendo porle è sui contributi figurativi per il part-time ciclico verticale orizzontale. Attualmente sull’estratto conto contributivo non vedo (dopo 4 mesi dall’entrata in vigore della legge 178/2020, art. 1 comma 350) nessun accredito dei contributi figurativi, tenendo presente che, attualmente ho 42 anni di lavoro effettivo ma con solo 1680 contributi totali. Se venissero accreditati i periodi in questione potrei tranquillamente raggiungere la pensione. Considerando la mia precocità e un figlio con invalidità al 80%. Attualmente lavoro con un contratto di 4 ore giornaliere su 5 giorni settimanali con un contratto scolastico, per cui le mensilità si riducono a 9 /12. Inoltre nel 2018 ho fatto domanda all’INPS per l’accredito dei periodi mancanti sopra citati ricevendo sempre un diniego, ma ora che la legge èin vigore non capisco perché non ci sia ancora nessuna posizione a riguardo.

La Legge di Bilancio 2021, come lei giustamente rileva, equipara il part-time verticale e ciclico a quello orizzontale ai fini del diritto a pensione. La norma, ovvero il comma 350 della legge 178/2020, prevede che, per i periodi lavorati precedentemente al primo gennaio 2021 (entrata in vigore della manovra):

il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati e’ subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione.

Quindi, le domande che lei ha presentato negli anni scorsi non hanno avuto esito perchè la normativa era diversa e non consentiva l’operazione. Ma il riconoscimento non avviene in automatico, bisogna presentare specifica domanda all’INPS. Deve rivolgersi direttamente all’istituto previdenziale per conoscere i termini della richiesta ma è possibile che ancora non siano state previste le modalità operative.

Bisogna attendere le istruzioni INPS sulla presentazione della specifica richiesta da inoltrare. Diversamente, non vengono automaticamente accreditati questi contributi, che per l’appunto richiedono una nuova domanda con il riferimento normativo della Legge di Bilancio 2021.

Nel suo caso, con i contributi pregressi così conteggiati, potrebbe aver già raggiunto il diritto a pensione avendo 42 anni lavorati (il requisito per le donne per la pensione anticipata è pari a 42 anni e dieci mesi). I periodi di tempo parziale pregressi vengono conteggiati ai fini del diritto  a pensione ma non per la misura, che resta parametrata ai contributi versati.

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Risposta di Barbara Weisz