Molte lavoratrici hanno smesso di informarsi sull’Opzione Donna dopo la mancata proroga, convinte di avere perso ogni possibilità. Alcune di loro hanno il diritto alla pensione già acquisito e possono esercitarlo oggi. La misura è chiusa alle nuove maturazioni, mentre chi aveva perfezionato età e contributi entro le scadenze fissate dalle norme precedenti può presentare domanda in qualsiasi momento, accettando il ricalcolo integrale dell’assegno con il sistema contributivo. Le scadenze rilevanti sono tre e a ciascuna corrispondono requisiti diversi.
In sintesi:
- la Legge di Bilancio 2026 non ha prorogato l’Opzione Donna disciplinata dall’art. 16 del D.L. n. 4/2019;
- la Circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026 conferma che il diritto maturato entro le scadenze previste si può esercitare senza limiti di tempo;
- le platee ammesse sono tre, individuate dalle scadenze del 31 dicembre 2021, 2022 e 2024;
- l’anzianità di 35 anni si calcola al netto dei periodi di disoccupazione indennizzata, malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro;
- la finestra mobile è di 12 mesi per le dipendenti e di 18 mesi per le autonome.
- Cristallizzazione del diritto dopo la mancata proroga
- Le tre platee di lavoratrici che conservano il diritto
- Le categorie ammesse e la verifica della condizione
- Come si contano i 35 anni di contributi
- Ricalcolo contributivo e costo dell’uscita anticipata
- Domanda INPS e documentazione da allegare
- Finestre mobili e decorrenza del primo assegno
Cristallizzazione del diritto dopo la mancata proroga
Dal 1° gennaio 2026 nessuna lavoratrice può più maturare i requisiti per l’Opzione Donna, perché la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) non ha rinnovato la misura prevista dall’art. 16 del D.L. n. 4/2019. La mancata proroga non travolge però chi era già arrivato al traguardo. La Circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026 ha chiarito che opera il principio della cristallizzazione del diritto: una volta perfezionati età e contributi sotto la norma allora vigente, il diritto entra nel patrimonio della lavoratrice e non viene eroso dalle modifiche successive. La domanda può quindi essere presentata anche a distanza di anni.
Le tre platee di lavoratrici che conservano il diritto
Non esiste una sola scadenza, ed è la ragione per cui molte lavoratrici sbagliano l’autovalutazione. Le versioni della misura che si sono succedute hanno generato tre gruppi distinti, ciascuno con requisiti propri: chi non rientra nell’ultimo può rientrare in uno dei precedenti, con condizioni anche più favorevoli.
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021
È la platea più ampia e la meno conosciuta. Le lavoratrici che entro quella data avevano 58 anni di età se dipendenti, oppure 59 anni se autonome, insieme a 35 anni di contributi, accedono all’Opzione Donna senza alcuna condizione soggettiva: non serve essere caregiver, invalide civili o dipendenti di aziende in crisi. La base normativa è l’art. 1, comma 94, della L. n. 234/2021 e il riconoscimento della cristallizzazione per questa platea arriva dal Messaggio INPS n. 169/2022. Il numero di figli qui non rileva, perché lo sconto anagrafico è stato introdotto solo con le versioni successive.
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022
La L. n. 197/2022, all’art. 1 comma 292, ha ristretto l’accesso introducendo le categorie protette e fissando l’età a 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due. Le lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese con tavolo di crisi attivo accedono a 58 anni a prescindere dal numero di figli. L’anzianità contributiva richiesta è sempre di 35 anni.
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024
È la versione da ultimo in vigore, prorogata dalla L. n. 207/2024. Il requisito anagrafico sale a 61 anni, con la stessa riduzione di un anno per figlio fino a due, quindi 60 anni con un figlio e 59 con due o più. Anche qui l’accesso è subordinato all’appartenenza a una delle categorie ammesse, con l’eccezione delle lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese in crisi, per le quali l’età è di 59 anni indipendentemente dai figli.
Le categorie ammesse e la verifica della condizione
Per le platee 2022 e 2024 l’accesso richiede una condizione soggettiva che deve sussistere al momento della domanda e permanere fino alla decorrenza del trattamento. Le categorie ammesse sono tre:
- caregiver, che assistono da almeno sei mesi il coniuge, la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, oppure un parente o affine di secondo grado convivente quando i familiari più prossimi abbiano compiuto 70 anni, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti;
- invalide civili, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
- lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura di cui all’art. 1, comma 852, della L. n. 296/2006.
L’assenza della condizione al momento dell’invio dell’istanza determina il rigetto della pratica, per cui la verifica va fatta prima e non dopo. Alle lavoratrici che possiedono i requisiti anagrafici e contributivi senza rientrare in nessuna categoria si aprono le altre uscite anticipate previste dalla flessibilità in uscita, a partire dall’APE Sociale.
Come si contano i 35 anni di contributi
Il requisito dei 35 anni è quello su cui si concentrano i rigetti, perché non coincide con l’anzianità che compare a colpo d’occhio nell’estratto conto. Dal computo vanno esclusi i periodi di disoccupazione indennizzata, di malattia e di infortunio non integrati dal datore di lavoro, per le iscritte all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi sostitutivi. Rientrano invece nel conteggio i contributi obbligatori, quelli volontari e quelli da riscatto, compreso il riscatto della laurea. Una carriera che mostra 35 anni pieni può quindi scendere sotto la soglia una volta depurata di due o tre anni di NASpI, mentre una posizione apparentemente corta può risalire con un riscatto oneroso. La verifica va fatta sull’estratto conto certificativo prima di qualsiasi valutazione, perché l’errore di conteggio si scopre altrimenti al momento del rigetto.
Ricalcolo contributivo e costo dell’uscita anticipata
L’Opzione Donna impone il calcolo dell’intera pensione con il sistema contributivo, anche per gli anni che sarebbero stati liquidati con il metodo retributivo. La perdita non è uguale per tutte: dipende dalla quota di carriera antecedente al 1996 a cui si rinuncia e dall’età di uscita, che determina il coefficiente di trasformazione applicato al montante. Le lavoratrici con lunghe anzianità retributive subiscono il taglio maggiore, mentre per chi ha versato quasi solo dopo il 1996 la differenza si assottiglia fino quasi ad annullarsi. Poiché la scelta diventa irreversibile una volta liquidato il trattamento, la stima va fatta prima: il calcolo della pensione restituisce importo e decorrenza per le diverse formule di uscita e permette di confrontare l’assegno ricalcolato con quello che si otterrebbe attendendo la pensione di vecchiaia.
Domanda INPS e documentazione da allegare
La domanda si presenta in via telematica sul portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite patronato. Non esistono termini di scadenza, perché il diritto è già cristallizzato: il momento della presentazione dipende solo da quando si vuole percepire il primo rateo. All’istanza va allegata la documentazione che prova la condizione soggettiva, quando richiesta dalla platea di appartenenza e non già presente negli archivi dell’istituto: il verbale di invalidità civile, la documentazione sull’assistenza al familiare con handicap grave, gli atti relativi al tavolo di crisi. Per le lavoratrici dipendenti la cessazione del rapporto di lavoro è condizione per la decorrenza della pensione, mentre per le autonome non è richiesta. In presenza di contributi in gestioni diverse va valutato il cumulo dei periodi assicurativi, che allunga i tempi di istruttoria.
Finestre mobili e decorrenza del primo assegno
Tra la maturazione dell’ultimo requisito utile e il primo assegno passa la finestra mobile: 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le autonome. Trattandosi di requisiti perfezionati al più tardi entro la fine del 2024, per la quasi totalità delle interessate la finestra è ormai decorsa e la pensione può decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda, una volta cessato il rapporto. Fa eccezione il comparto Scuola e AFAM, dove il personale a tempo indeterminato accede dal 1° settembre o dal 1° novembre successivo alla maturazione, secondo le regole di decorrenza proprie del comparto.