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Pensione di vecchiaia con sistema misto: l’alternativa contributivo puro

di Noemi Ricci

2 Agosto 2021 11:30

Come funzionano il sistema contributivo misto e il contributivo puro e quando tale scelta può risultare vantaggiosa: regole, requisiti di accesso e novità.

Per coloro che vanno in pensione oggi, la normativa prevede un calcolo dell’assegno previdenziale diverso a seconda l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 per effetto della Riforma Dini (legge 335/1995):

  • per chi all’epoca della riforma aveva 18 anni di contributi, con sistema retributivo;
  • per chi aveva meno di 18 anni, con sistema misto;
  • per i nuovi assunti dal 1996, con sistema contributivo.

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Entriamo nel dettaglio di quando si applica il sistema misto, quando è possibile sceglierlo e quando può convenire optare per l’intero calcolo con il contributivo.

Calcolo pensione con sistema misto

Il calcolo della pensione con il sistema misto si applica ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato meno di 18 anni di contribuzione. L’importo dell’assegno previdenziale si calcola nel seguente modo:

  • retributivo fino al 31 dicembre 1995: la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni, o sul reddito d’impresa degli ultimi anni lavorativi: La pensione così calcolata si divide in due quote:
    • quota A calcolata sulle retribuzioni delle ultime 260 settimane di attività lavorativa dipendente o sulle ultime 520 settimane da lavoro autonomo e moltiplicata per il numero di settimane accreditate dall’inizio dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 1992;
    • quota B calcolata sulle retribuzioni relative alle ultime 520 settimane di attività lavorativa dipendente o sulle ultime 780 settimane da lavoro autonomo e moltiplicata per il numero di settimane accreditate dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione
  • contributivo dal 1995 in poi: al momento della pensione la rendita mensile si calcola  applicando un coefficiente che tiene conto dell’età e delle aspettative di vita al montante contributivo individuale costituito dagli accantonamenti dei contributi annuali. La contribuzione viene rivalutata al tasso di capitalizzazione, dato dalla variazione media del PIL del quinquennio precedente, calcolato dall’ISTAT.

=> Pensione con calcolo misto: i requisiti

Opzione calcolo contributivo: quando è esercitabile

L’opzione per la trasformazione e la liquidazione della pensione secondo le regole contributive, può essere esercitata volontariamente dai lavoratori in possesso di:

  • meno di 18 anni di contributi al 1995;
  • almeno 15 anni di contributi di cui almeno 5 ricadenti nel sistema contributivo.

Questa opzione, prevista dall’articolo 1, comma 23 della legge 335/1995 per i lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi, è esercitabile a patto di rispettare le due condizioni sopracitate. Per effetto dell’entrata in vigore della Riforma Pensioni Fornero, l’INPS (messaggio n. 219/2013) effettua una ulteriore distinzione tra coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione per il calcolo contributivo:

  • entro il 31.12.2011: è necessario aver perfezionato i requisiti anagrafici e/o contributivi per il diritto alla pensione secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011. Vincolo che riguarda anche i soggetti che maturano i requisiti oltre il 31.12.2011 in regime di salvaguardia pensionistica;
  • dopo il 31.12.2011: si applicano, invece, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

=> Calcolo pensione con sistema retributivo, contributivo o misto

Opzione calcolo contributivo: quando conviene

l vantaggio di esercitare tale opzione è, per alcuni pensionati, quello di guadagnare un assegno previdenziale più alto. Questo può accadere, ad esempio, se si possono vantare forti retribuzioni all’inizio del periodo assicurativo che man mano siano diminuite con il passare del tempo. Un altro motivo per cui si potrebbe optare per il sistema contributivo puro, pur potendo accedere al contributivo misto, è per poter attivare alcuni istituti di favore riservati al sistema contributivo, come:

  • la possibilità per le lavoratrici madri di un anticipo di quattro mesi per figlio, fino a un massimo di un anno (messaggio INPS n. 18730/2013);
  • la possibilità di riscatto laurea agevolato (circolare INPS 6/2020).

Vale la pena ricordare l’irrevocabilità dell’opzione per il calcolo contributivo puro, se produttiva di effetti giuridici sulla posizione assicurativa dell’interessato, ovvero se esercitata al momento del pensionamento o per esercitare istituti agevolati. Se invece l’opzione viene esercitata dal lavoratore nel corso della vita lavorativa senza essere finalizzata con l’accesso alla pensione o all’attivazione di altri istituti, essa può essere revocata, finché non diventa produttiva di effetti per l’assicurato, momento a partire dal quale l’opzione è irrevocabile.