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Flessibilità in uscita, tutte le forme di prepensionamento

di Barbara Weisz

Pubblicato 18 Gennaio 2016
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:38

Prepensionamento per chi è a meno di quattro anni dall’età pensionabile previsto dalla Riforma del Lavoro Fornero, staffetta generazionale in solidarietà espansiva introdotto dal Jobs Act, part-time per la pensione contenuto invece dalla Legge di Stabilità 2016: dopo la Riforma delle Pensioni di fine 2011, che ha innalzato l’età pensionabile e ha mandato in soffitta la pensione di anzianità, si sono succeduti diversi provvedimenti per reintrodurre forme di prepensionamento. Mentre la flessibilità in uscita resta un tema caldo, in vista di una Riforma Pensioni 2016, vediamo quali sono gli strumenti attualmente a disposizione per chi vuole ritirarsi in anticipo.

=> Riforma Pensioni 2016: la proposta Boeri

Pensione anticipata contributiva

L’unico caso di pensione di anzianità consentito dalla Riforma Pensioni Fornero (Dl 201/2011), riguarda lavoratori con almeno 42 anni e dieci mesi o 41 anni e dieci mesi di contributi, rispettivamente per uomini e donne. E’ il requisito aggiornato in base a scatti e aumento aspettative di vita per il 2016. Non scatta nessuna penalizzazione dell’assegno: originariamente era previsto un taglio per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, che però è stato eliminato per tutti coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva entro ill 2017.

Prepensionamento Fornero

E’ una possibilità introdotta dalla Riforma del Lavoro del 2012 (comma 1 dell’articolo 4 della legge 92/2012), che consente di ritirarsi in anticipo ai lavoratori a cui mancano meno di quattro anni dalla pensione. Il dipendente prende un assegno di importo pari a quello della pensione piena, il trattamento è pagato dall’azienda (attraverso l’INPS). E’ necessario un accordo sindacale, con l’accordo del lavoratore. Questo incentivo all’esodo si applica solo nelle aziende con più di 15 diepndenti. Questi accordi sono possibili anche nel caso di procedure di licenziamento collettivo (nei casi di riduzione del personale), applicabili anche ai dirigenti.

=> Prepensionamento: i vantaggi per azienda e lavoratore

Staffetta generazionale

Lo strumento è previsto dal Jobs Act, per la precisinoe dall’articolo 41 del decreto legislativo 148/2015 sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si inserisce nell’ambito dei contratti di solidarietà espansiva. Si applica quindi nell’impresa che intende aumentare l’organico, sulla base di previsioni inserite nel contratto aziendale, proponendo ai lavoratori che si trovano a meno di due anni dalla pensione una forma di part-time almeno al 50%, incassando contemporaneamente un anticipo sulla pensione corrispondente alla quota di stipendio a cui hanno rinunciato. E’ necessario un accordo sindacale, che preveda la contestuale assunzione di giovani fino a 29 anni (un assunzione per ogni part-time).

=> Jobs Act: anticipo pensione con il part-time

Opzione Donna

Questa forma di uscita flessibile è riservata alle lavoratrici donne con almeno 35 anni di contributi, con 57 anni o 58 anni anni di età, rispettivamente per lavoratrici dipendenti o autonome. La Legge di Stabilità ha definitivamente sancito che per accedere a questo prepensionamento bisogna maturare il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2015, e ha tolto la finestra mobile di tre mesi che avrebbe impeidto l’accesso alle lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno.

=> Pensioni: tutte le misure in Legge di Stabilità

Part time per la pensione

Anche questo è un meccanismo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, e prevede la possibilità di chiedere un part-time negli ultimi tre anni prima della pensione, con stipendio un po’ più alto rispetto alla riduzione d’orario e contribuzione piena, in modo da percepire alla fine l’assegno previdenziale senza tagli.