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Superbonus 110%: doppia detrazione sul Fotovoltaico

di Anna Fabi

2 Febbraio 2021 14:07

I tetti di spesa per installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo si sommano: ecco come si dividono le spese secondo l'Agenza delle Entrate.

Il tetto di spesa di 48mila euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici si somma ad altri 48mila euro per l’eventuale installazione, anche successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici. Si tratta dell’interpretazione fornita dal Fisco sull’applicazione dell’Ecobonus 110% e contenuta nella risoluzione 60/2020 che, rispondendo a un’istanza di interpello, dettaglia una serie di regole applicative su tetti di spesa e ripartizione in condominio.

Su quest’ultimo fronte, viene ribadito un meccanismo importante: se i lavori ammessi all’Ecobonus 110% vengono fatti sull’intero condominio, la detrazione totale si calcola in base al numero delle unità immobiliari che lo compongono, mentre i singoli condòmini pagano, e applicano la relativa detrazione, in base ai millesimi.

L’esempio riportato è relativo a un intervento di isolamento termico realizzato su un edificio composto da quattro unità immobiliari. In questo caso, in base alla norma (articolo 119 del dl 34/2020), il limite di spesa è pari a 40mila euro per ogni unità immobiliare. Quindi, il condominio avrà diritto a un’agevolazione totale pari a 160mila euro (40mila euro moltiplicato per quattro unità immobiliari).

=> Ecobonus 110%: elenco lavori trainanti e ammessi al Superbonus

Eventuali altri interventi agevolabili che vengano effettuati sul condominio si sommano. Sempre nel caso oggetto dell’interpello, vengono previsti anche lavori antisismici, per i quali il tetto di spesa è pari a 96mila euro per unità immobiliare. Quindi, in tutto, c’è un’agevolazione di 384mila euro.

=> Superbonus al 110%: FAQ e casi particolari

«L’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio», e non alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile, ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare. Quindi, nel caso sopra riportato, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione anche su un importo di spesa a lui imputata superiore a 40mila euro per l’isolamento termico e 96mila euro per gli interventi antisismici.

La risoluzione contiene poi un serie di precisazioni relative ai tetti massimi su una serie di interventi trainati.

  • Sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore: detrazione massima pari a 60mila euro per ciascun immobile.
  • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici: detrazione massima pari a 60mila euro per ciascun immobile.
  • Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale: detrazione massima pari a 30mila euro per immobile. Il Fisco ricorda che l’agevolazione spetta anche nel caso in cui sia sostituito o integrato l’impianto delle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio in assenza di un impianto termico centralizzato.
  • Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici: spesa massima di 3mila euro riferita a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica: tetto di spesa non superiore a 48mila euro per singola unità immobiliare e comunque nel limite di 2mila 400 per ogni kW di potenza nominale.
  • Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di mille euro per ogni kWh.

Attenzione: su queste ultime due voci c’è un precisazione importante, perché sostanzialmente è cambiata l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione delle norme. Nella circolare 24/2020 il tetto di spesa di 48mila euro veniva considerato cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

«Tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48mila euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti». Quindi, si sommano 48mila euro per l’installazione del fotovoltaico e altri 48mila euro per i sistemi di accumulo integrati.

Il sistema di attribuzione delle spese sostenute dall’intero condominio, e della relativa applicazione dell’agevolazione, è quello sopra riportato che dipende da millesimi e spese effettivamente sostenute. E’ importante che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

C’è infine un chiarimento rilevante sull’applicabilità del Superbonus 110% a un massimo di due unità immobiliari per singolo proprietario. Questo tetto non si applica se le spese si riferiscono a interventi realizzati sulle parti comuni del condominio: in questo caso, spetta l’agevolazione sui costi imputati a ciascun condomino, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari che possiede all’interno del condominio.