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Modello 730 e rimborsi IRPEF: regole e calendario 2024 dei conguagli

di Noemi Ricci

31 Maggio 2024 09:01

Rimborsi IRPEF da 730/2024 fino a 4mila euro in busta paga e nel cedolino pensione di luglio per chi trasmette la dichiarazione entro maggio: tutte le regole.

Chi presenta entro maggio 2024 il Modello 730: otterrà l’accredito del conguaglio fiscale già da luglio: se dai conteggi d’imposta emerge infatti un credito, allora si applica d’ufficio il rimborso IRPEF in busta paga a luglio o nel cedolino pensione di agosto.

Si può anche richiederne l’accredito diretto o, ancora, utilizzarlo in compensazione per il versamento di altri tributi.

I criteri in base ai quali scattano i controlli preventivi del Fisco sono i consueti: scostamento significativo rispetto alla CU o alle dichiarazioni dell’anno precedente;  elementi di incoerenza rispetto ai dati precompilati; situazioni di rischio individuate in base a passate irregolarità.

Debiti IRPEF: come pagare

I contribuenti senza sostituto d’imposta possono pagare i debiti fiscali utilizzando la stessa applicazione online che consente di indicare l’IBAN del conto corrente su cui effettuare sia l’accredito che l’addebito. Per pagare può essere utilizzato anche il modello F24, con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie. Possibile infine rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.

Rimborsi IRPEF da 730: calendario 2024

Il calendario 2024 dei rimborsi IRPEF da 730 può subire  slittamenti in considerazione della data di trasmissione della dichiarazione dei redditi: la prima data utile per il conguaglio a credito con lo stipendio o la pensione è il giorno di accredito del rateo di luglio /agosto; il rimborso IRPEF subirà invece uno slittamento per chi presenta il modello dopo l’estate. Chi trasmette la precompilata entro maggio ha dunque la garanzia di riceve il conguaglio nei tempi minimi possibili.

Rimborsi veloci da luglio con sostituto d’imposta

Se il contribuente ha un sostituto d’imposta, il rimborso del credito maturato figurerà direttamente in busta paga o con l’assegno previdenziale (cedolino pensione) da parte del datore di lavoro o dall’ente pensionistico, così come avviene con i debiti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, per i quali il sostituto d’imposta applica la trattenuta su stipendio o pensione. La somma risultante sarà accreditata (o trattenuta se a debito) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.

Dal mese di luglio, dunque, i datori di lavoro o gli enti pensionistici devono eseguire i rimborsi di IRPEF e ad altre imposte risultanti dal modello 730-4. Devono però anche effettuare le trattenute le somme o le rate (in caso di richiesta di rateizzazione) dovute come saldo e primo acconto per IRPEF, cedolare secca, addizionali regionali e comunali, acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, acconto dell’addizionale comunale Irpef e imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Se l’importo risultante dalla dichiarazione è pari o inferiore a 12 euro, il sostituto d’imposta non effettua né il versamento del debito né il rimborso del credito di ciascuna imposta o addizionale.

A novembre viene poi effettuata la trattenuta delle somme dovute come seconda o unica rata di acconto per Irpef e cedolare secca. Se il contribuente desidera una trattenuta inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando l’importo ritenuto dovuto sotto la propria responsabilità.

Per i pensionati, queste operazioni iniziano a partire da agosto o settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione del mese è insufficiente, la parte residua sarà trattenuta nei mesi successivi con l’aggiunta degli interessi per le ipotesi di incapienza, fino al termine del periodo d’imposta.

Rimborsi senza sostituto d’imposta

I contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta possono invece richiedere il rimborso dei crediti IRPEF risultanti dalla dichiarazione dei redditi dall’Agenzia delle Entrate. L’accredito viene effettuato direttamente – entro sei mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, oppure dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine – se il contribuente ha fornito all’Agenzia le coordinate del conto corrente bancario o postale (codice IBAN) sul quale desidera che venga effettuato l’accredito. Nel caso di 730 senza sostituto, dunque:

  • se emerge un debito dalla dichiarazione, il CAF o il professionista trasmette il modello F24 all’Agenzia delle Entrate o consegna il modello compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso sportelli bancari, uffici postali o online tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale;
  • se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, il contribuente può eseguire il pagamento online o stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
  • se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso IRPEF, delle addizionali e della cedolare secca è eseguito direttamente dall’Amministrazione. Il rimborso viene accreditato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, se le coordinate sono state fornite. La richiesta di accredito può essere effettuata online o tramite PEC.

=> Rimborsi IRPEF da 730 anche oltre scadenza

Rimborsi da Modello Redditi PF precompilato

Se il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi è emerso in seguito alla presentazione del modello Redditi precompilato (ex Unico), il contribuente può ottenere i rimborsi (ma anche effettuare i versamenti dei debiti fiscali) con le modalità ed entro i termini descritti nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi.

Pagamento bloccati con i controlli preventivi

Nei casi previsti dalla legge, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato, entro quattro mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione, se successiva a detto termine. Il rimborso spettante, al termine delle operazioni di controllo, è erogato dall’Agenzia delle Entrate entro sei mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione, o dalla data di trasmissione se successiva.

I tempi di pagamento possono dunque essere influenzati, in caso di controlli fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria (controlli entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione, oppure dalla data d’invio in caso di ritardo rispetto alla scadenza; rimborsi entro 6 mesi dalla stessa scadenza) sulla Precompilata modificata.

L’accredito potrebbe subire slittamenti in caso di:

  • rimborsi per oltre 4mila euro, tra le casistiche che determinano controlli preventivi sulle dichiarazioni dei redditi trasmesse tramite modello 730 (in questo caso è consigliabile compensare il credito con altri tributi, il rimborso potrebbe scendere sotto tale soglia evitando al contribuente sia controlli fiscali che slittamenti nel rimborso);
  • incoerenze nelle modifiche apportate al 730 precompilato e modifiche eccessive o sospette agli occhi del Fisco, tali da far scattare dei controlli.

In particolare, se il 730/2024 presenta esito a rimborso, danno adito a verifica:

  • uno scostamento significativo dagli importi nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • altri elementi di forte incoerenza rispetto ai dati precompilati;
  • la presenza di situazioni di rischio in base ad irregolarità di anni precedenti.

Compensazione dei crediti

Se il contribuente intende utilizzare i crediti in compensazione, deve utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

È obbligatorio presentare il modello F24 a saldo zero tramite questi servizi in caso di compensazioni.

Modello 730 con redditi particolari

Per i modelli 730 che includono redditi da attività turistiche, rivalutazione terreni, capitale soggetto a imposizione sostitutiva, o investimenti esteri:

  • se emerge un debito, il CAF o il professionista trasmette il modello F24 all’Agenzia delle Entrate o consegna il modello compilato al contribuente, che effettua il pagamento come descritto sopra;
  • se emerge un credito, la parte non destinata alla compensazione è rimborsata direttamente dall’Amministrazione; Se le coordinate del conto corrente non sono fornite, il rimborso è erogato tramite titoli di credito di Poste Italiane.

In caso di presentazione congiunta del modello 730, i crediti in compensazione con modello F24 avvengono separatamente per il Dichiarante e per il Coniuge.