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Calcolo pensione con la totalizzazione retributiva

di Alessandra Caparello

14 Marzo 2016 11:40

Con la totalizzazione retributiva si accede alla pensione con il cumulo di periodi assicurativi diversi: requisiti, calcolo assegno, limiti e istruzioni per la domanda.

Con l’istituto della totalizzazione retributiva i lavoratori possono cumulare gratuitamente periodi assicurativi non coincidenti, al fine di conseguire un’unica pensione. Introdotta con la Legge di Stabilità 2013 in alternativa a ricongiunzione e totalizzazione contributiva, questo cumulo si differenzia da quest’ultima perché la quota di pensione maturata presso ciascuna gestione è determinata in base alle regole di quel fondo e attraverso il metodo contributivo.

=> Pensione da ricongiunzione, totalizzazione, riscatto e cumulo

Beneficiari

  • Autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri);
  • iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei dipendenti;
  • iscritti alla gestione separata INPS;
  • iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della gestione separata come ex INPDAP, Ex ENPALS, Fondo volo, elettrici, telefonici, ecc. 

Può essere perfezionato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (al raggiungimento dei requisiti previsti dalla Riforma Fornero), alla pensione di inabilità (in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica in cui il lavoratore è iscritto al momento in cui si verifica lo stato inabilitante), alla pensione dei superstiti di un assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto.

=> Norme sulla ricongiunzione dei contributi previdenziali

Esclusioni e limiti

Sono esclusi i titolari di assegno ordinario di invalidità. La totalizzazione retributiva è inoltre vietata se i soggetti risultano già titolari di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate dal cumulo, o nel caso abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento autonomo. L’opzione non è esercitabile dai lavoratori che hanno diritto al cumulo in base alla vecchia Legge 613/1966: questa totalizzazione, infatti, non è accessibile se si raggiunge un autonomo diritto alla pensione in una delle gestioni presso cui sono accreditati i contributi o se esistono ulteriori contributi esterni a tali gestioni.

=> Cumulo contributi per la pensione: il punto

Calcolo

A differenza della totalizzazione contributiva, quella retributiva risulta più vantaggiosa per quanto riguarda il metodo di calcolo pensione, che fa riferimento all’anzianità contributiva complessiva del lavoratore in tutte le gestioni. La misura dell’assegno previdenziale verrà calcolata prendendo tutti i periodi assicurativi accreditati, indipendentemente dalla eventuale coincidenza con altri periodi nelle diverse gestione. La pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e sarà soggetta a perequazione automatica.

=> Confronta con la totalizzazione contributiva

Domanda

L’interessato (o suoi superstiti) fa domanda di cumulo retributivo presso l’ente previdenziale dove risulta accreditata l’ultima contribuzione. È l’ente che dovrà poi attivare il procedimento nei confronti degli altri dove il lavoratore dichiara di avere ulteriori contributi versati. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. È l’INPS che paga la pensione che a sua volta richiederà i pro quota alle gestione interessante. Se al momento della domanda di prestazione con cumulo il lavoratore risulta iscritto a più gestioni, può selezionare quella presso cui intende fare richiesta.