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Cessione Superbonus: sblocco crediti incagliati solo parziale

di Barbara Weisz

18 Luglio 2022 10:30

Cessione bancaria ai correntisti Partite IVA, effetti sul mercato dei crediti: cosa cambia, in quali casi e come incide sui bonus edilizi incagliati.

La nuova flessibilità sulla cessione del credito introdotta dal Decreto Aiuti non interviene direttamente sul problema dei crediti incagliati, creatosi in seguito alla vasta mole di operazioni legate al Superbonus ed agli altri interventi edilizi agevolati. Tuttavia, se si riesce a fare ripartire le “compravendite”, le banche avranno modo di liberare spazio fiscale per accettare nuove operazioni.

La nuova regola (Articolo 14 del DL Aiuti) prevede che la cosiddetta “quarta cessione” possa essere effettuata verso tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi anche piccole imprese o Partite IVA. Prima, invece la quarta cessione era possibile solo verso clientela professionale come definitiva dalla Consob (con stretti requisiti dimensionali).

La retroattività consta dunque nell’applicarsi anche a crediti inseriti nella piattaforma prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL Aiuti. Quindi, un credito incagliato ha maggiori possibilità di sbloccarsi nel senso che si allarga la platea di potenziali acquirenti, ma se a monte la banca non lo “accetta” di fatto resta incagliato.

Il Decreto Aiuti, quindi, sostanzialmente amplia il raggio d’azione della quarta cessione del credito, lasciando però la precedente cornice normativa. Resta infatti ferma una regola fondamentale: la quarta cessione, ovvero quella verso soggetti diversi dalle banche, resta possibile solo in relazione a ristrutturazioni edilizie agevolate nell’ambito delle quali la prima operazione di cessione è stata effettuata successivamente al primo maggio. Tutte le operazioni precedenti continuano ad applicare le vecchie regole, in base al quali si possono effettuare al massimo tre cessioni, la prima libera e le altre due esclusivamente verso le banche.

La quarta cessione si chiama così perché è stata istituita in aggiunta rispetto alle prime tre che erano già praticabili, ma non deve essere necessariamente la quarta in ordine temporale. Può intervenire anche in un altro punto della catena delle cessioni, per esempio dopo la prima cessione nei confronti di una banca. Ma deve essere l’ultima, nel senso che chi acquista il credito relativo alle detrazioni edilizie da una banca di cui è correntista, non può successivamente rivenderlo.

In ultima analisi, con la novità prevista dal DL Aiuti non c’è un impatto diretto sui crediti incagliati ma c’è la possibilità, per le banche, di vendere i nuovi crediti più facilmente, e questo potrebbe anche sbloccare quelli vecchi, nel caso in cui non siano già state effettuate tutte e tre le cessioni previste. Esempio: per un credito incagliato ad aprile dopo due cessioni, di cui una alla banca che non riusciva a rivenderlo ad un altro istituto di credito, adesso potrà più facilmente trovare acquirenti, liberando capienza fiscale per nuove operazioni.