A fronte dei numeroso dubbi, con il Messaggio n. 18730 l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla pensione anticipata per le lavoratrici madri, nel caso in cui si abbia diritto al trattamento pensionistico secondo il sistema contributivo, o qualora si eserciti la facoltà di opzione o la facoltà di computo, se in Gestione Separata.
I dubbi riguardavano in primo luogo l’età pensionabile al 31 dicembre 2011, in applicazione dell’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335, e più in particolare la parte in cui viene previsto un anticipo dell’età pensionabile pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi, per le lavoratrici madri che rientrino nei seguenti casi:
- se il trattamento pensionistico è determinato esclusivamente secondo il sistema contributivo;
- se si esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995;
- se si esercita, nella Gestione separata, la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 282 del 1996.
Sistema contributivo
Per quanto riguarda le lavoratrici madri il cui trattamento pensionistico è determinato esclusivamente secondo il sistema contributivo l’INPS chiarisce che, se il primo accredito contributivo è avvenuto a partire dal 1° gennaio 1996 continua a trovare applicazione quanto già chiarito con il Messaggio INPS n. 219 del 4 gennaio 2013: “a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi.In alternativa al detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all’allegata tabella A, come modificata dalla legge n. 247 del 2007, relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli”.
Lo stesso Messaggio INPS precisava che nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’anticipo dell’età pensionabile è rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall’articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.
Opzione al sistema contributivo
Lo stesso Messaggio INPS chiariva che per quanto riguarda le lavoratrici madri che esercitano la facoltà di opzione al sistema contributivo, nel caso in cui al 31 dicembre 2011: siano in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995 e abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo previsti dalle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011, allora possono accedere alla predetta prestazione pensionistica sulla base delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del citato decreto legge, ancorché esercitino la facoltà di opzione successivamente al 31 dicembre 2011.
Gestione Separata
Per le lavoratrici madri che esercitano nella Gestione Separata la facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 282 del 1996 valgono gli stessi criteri specificati per le lavoratrici madri che esercitano la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.
Per maggiori informazioni consulta il Messaggio INPS n. 219 del 4 gennaio 2013